Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2270 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2270 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19136/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Emerald 75
rappresentante

S.r.l.,
pro

in persona del
tempore,

Innamorati

suo

legale

Stefania,

elettivamente domiciliata in L’Aquila, Via Chieti n.
16, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Pasanisi che la
rappresenta e difenda, giusta delega a margine del

Data pubblicazione: 03/02/2014

controricorso;

– contronicorrente avverso la sentenza n. 49/04/08 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 1
luglio 2008;

udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Carlo Maria Pisina, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 49/04/08, depositata 1’1
luglio 2008, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 94/05/07 della Commissione
Tributaria Provinciale di L’Aquila che aveva accolto il
ricorso proposto dalla contribuente Emerald 75 S.r.l.
avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n.
20022V00087 col quale l’Amministrazione aveva
rideterminato il valore di un fabbricato e terreni
agricoli acquistati in L’Aquila, “delegazione di
Preturo”, dai dichiarati 242.734,74 agli accertati C
534.000,00 col conseguente recupero d’imposta di
I
registro.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

La CTR, per quanto rimasto d’interesse, quindi con solo
riguardo al fabbricato, riteneva di dover “confermare
la carenza di motivazione dell’atto impugnato”; questo
perché, osservava la CTR, essendo l’accertamento “in
loco” avvenuto in epoca successiva la compravendita,
cioè quando la “situazione era mutata”, la

dell’immobile al momento della vendita era stata fatta
sulla scorta di documentazione nemmeno menzionata
nell’avviso di rettifica ed oltreché sulla scorta di
“informazioni” di cui nemmeno era indicata la fonte;
aggiungeva, infine, la CTR che, dall’Ufficio, non era
stato affatto dimostrato “che gli immobili scelti come
parametro” fossero ubicati in zone similari; ed in più,
era da rimarcarsi che in una posteriore nota l’Ufficio
aveva fatto comparazione con un solo atto, in tal modo
venendo a smentire la pluralità di comparazioni
indicata in avviso.
Contro la sentenza della CTR, il Ministero delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso
per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. A’

sensi dell’art. 57, comma l, d.lgs. 30 luglio

1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle
Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
perduto la legittimazione a stare in giudizio con
decorrenza dal l gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la

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ricostruzione fatta dall’Ufficio della situazione

declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto
riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
2. Col primo motivo di ricorso la sentenza veniva
censurata a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., deducendosi, in rubrica, “Violazione degli

l’Agenzia delle Entrate, erroneamente la CTR aveva
giudicato “carente di motivazione” l’opposto avviso di
rettifica, in quanto la funzione di quest’ultimo era
solo quella di delimitare la materia del contendere al
fine di garantire l’esercizio difensivo del
contribuente, ciò che in effetti era stato fatto
mediante la chiara indicazione dei criteri “astratti”
sulla scorta dei quali era stato rettificato il valore
dell’immobile. Il quesito era pertanto: “se in
relazione agli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131/86, in
relazione al contenuto tipico ed all’oggetto del
singolo atto impositivo che deve essere verificata in
concreto l’osservanza dell’obbligo di motivazione e
questo deve ritenersi adempiuto qualora la motivazione
sia tale da palesare le ragioni del provvedimento nella
evidenziazione dei momenti ricognitivi e di quelli
logico-deduttivi differentemente dunque da quanto
deciso dalla CTR nella fattispecie in esame con
l’impugnata sentenza”.
2. Col secondo motivo di ricorso la sentenza veniva
censurata a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
per “difetto di motivazione”, perché, a giudizio delle

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artt. 51 e 52 d.p.r. 131/86″; questo perché, osservava

ricorrente Agenzia delle Entrate, erroneamente la CTR
aveva ritenuto che i beni indicati non potessero essere
utilizzati a comparazione perché ubicati in zone
diverse dal fabbricato oggetto di rettifica; ed, a
riguardo, la ricorrente Agenzia delle Entrate
evidenziava che gli immobili erano uno posto in una

stesso Comune di Preturo frazione Santi.
3. I motivi, che per la loro stretta connessione
possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
In effetti, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, l’avviso di rettifica e liquidazione deve
ritenersi sufficientemente motivato quando enuncia in
astratto i criteri che son serviti alla
rideterminazione del valore, con l’eventuale aggiunta
di quelle precisazioni che nel caso concreto dovessero
rendersi necessarie, lasciando invece al giudice la
valutazione circa la concludenza delle prove
documentali poste a sostegno dei detti criteri (Cass.
sez. trib. n. 6914 del 2011; Cass. sez. trib. n. 25624
del 2006). E con riferimento a quest’ultimo specifico
aspetto, cioè quello della concludenza o meno delle
prove documentali comparative offerte dall’Ufficio,
questa Corte deve rilevare come la CTR abbia affermato,
ma non spiegato, le ragioni che l’hanno indotta a
ritenere che gli immobili posti a confronto non fossero
in zona “similare” e quindi non fossero prove utili a
dar idonea dimostrazione del valore del fabbricato
ludice,

sub

col conseguente vizio motivazionale e la

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frazione vicina del tutto analoga e l’altro nella

necessità di un ulteriore giudizio di rinvio (Cass.
sez. VI n. 3370 del 2012; Cass. sez. lav. n. 21215 del
2010).
4. L’ininfluenza del ricorso proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, giustifica l’integrale
compensazione delle spese processuali.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con integrale
compensazione delle spese; accoglie il ricorso, cassa
l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, altra sezione, che
nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai
superiori principi ed altresì regolare le spese di ogni
fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013

P.Q.M.

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