Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2270 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6644/2009 proposto da:

LATEANA AUTOTRASPORTI S.N.C., in persona del suo amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato MURANO

GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GULFO Nicola, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, SUPPLY CHAIN SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 11/2009 del TRIBUNALE di MATERA, del 15/01/09,

depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La s.n.c. LATEANA Autotrasporti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera pronunciata in data 15/19-1-2009, che ha confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della MILANO Assicurazioni s.p.a. e della SUPPLY CHAIN s.r.l. per il risarcimento danni materiali conseguente a sinistro stradale.

La decisione di merito ha ritenuto adeguata la somma di Euro 1.500,00 corrisposta dalla MILANO, confermando l’applicazione della presunzione di pari responsabilità e la non riferibilità al sinistro di alcune voci di danno.

1.1. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero tutti e quattro motivi di ricorso denuncianti congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione – si concludono, ognuno, con una lunga serie di quesiti, che, per un verso, sono privi dell’autosufficiente formulazione di un interpello sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente (sostanzialmente rimettendo a questa Corte di verificare se sia conforme a diritto … l’una o l’altra valutazione della prova operata dal Tribunale) e, per un verso, affidano a questa stessa Corte il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, da quella concernente la violazione di legge, costituendo ciò negazione della regola di chiarezza imposta dall’art. 366 bis cit..

3.2. Non è superfluo aggiungere che la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio espresso dalle SS.UU. n. 10311 del 2007, secondo cui nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, tanto nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, quanto nel caso in cui sia stata presentata anche una domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute, o non, nella constatazione amichevole di sinistro stradale (c.d. modulo Cid), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non giustificano una conclusione diversa da quella raggiunta dalla relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In particolare, deve evidenziarsi che la memoria – la cui funzione è puramente illustrativa dei motivi – non può supplire alle lacune contenute nel ricorso stesso.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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