Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 227 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. III, 05/01/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 05/01/2022), n.227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16261/2017 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di

Rienzo n 212, presso lo studio dell’avvocato Brasca Leonardo, che lo

rappresentato e difeso dall’avvocato Pannone Raffaele;

– ricorrente –

contro

Comune di Mondragone;

– intimato –

nonché contro

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

30/09/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. impugna, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 41 del 11/01/2017, quale giudice monocratico, che ha rigettato l’appello avverso sentenza del Giudice di pace di Aversa su opposizione all’esecuzione, proposta dallo stesso G.L., avverso cartella esattoriale (per Euro ottocentocinquantaquattro e trentotto centesimi) fondata su verbale di contestazione, elevato in data (OMISSIS) per violazione di cui all’art. 126 bis C.d.S..

Nessuna delle controparti, alle quali l’impugnazione è stata notificata, ossia l’Equitalia Servizio di Riscossione S.p.a. e il Comune di Mondragone, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Per l’adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bi, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e parte ricorrente non deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza di appello è stata pubblicata il 11/01/2018 e non è stata notificata, come affermato dallo stesso ricorrente e pertanto, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, scadeva il 11/07/2018 mentre l’impugnazione è stata notificata al legale del Comune di Mondragone il 25/06/2018.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Napoli Nord.

Il primo motivo deduce violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e (o) falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e in relazione all’art. 615 c.p.c. ed afferma che la cartella esattoriale recante numero (OMISSIS) doveva ritenersi essere stata annullata, o comunque aveva perso efficacia, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Carinola, a mezzo della quale era stato annullato il verbale di contestazione del Comune di Mondragone, per la violazione, affermata come presupposta, di cui all’art. 142 C.d.S..

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’intervenuto annullamento del verbale di contestazione presupposto alla detta cartella di pagamento recante numero (OMISSIS).

L’impugnazione è inammissibile sulla base del criterio della ragione più liquida.

Entrambi i motivi di ricorso, formulati separatamente per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo, fanno perno su una sentenza, che si asserisce essere passata in giudicato, del Giudice di Pace di Carinola e riguardante altro giudizio a verbale di contestazione, a seguito della quale il titolo esecutivo, opposto in questa sede, ossia dinanzi al Giudice di Pace di Aversa, sarebbe comunque venuto meno.

Le censure vertono sul non avere il Giudice di Pace di Aversa, prima, e il Tribunale di Napoli Nord poi, valutato la detta sentenza e comunque la circostanza di fatto.

L’assunto è inammissibile, per assoluta carenza di specificità di entrambi i motivi, in quanto non è in alcun modo affermato, nel ricorso, quando detta sentenza del Giudice di pace di Carinola, recante n. 4058 del 2021, sia stata prodotta in primo grado, se al momento della precisazione delle conclusioni o se con la comparsa conclusionale, dopo averne fatto riserva di produzione al momento della precisazione delle conclusioni.

In ogni caso, e ciò al fine di fugare qualsivoglia dubbio, la sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto, prendendo quindi esplicitamente in esame anche la sentenza del Giudice di pace di Carinola (pag. 2), che l’annullamento del titolo esecutivo o meglio del verbale di contestazione, relativo alla violazione di cui all’art. 142 C.d.S., che nella prospettazione di parte ricorrente sarebbe conseguito alla detta pronuncia del Giudice di pace di Carinola, non avesse influenza alcuna sulla decisione relativa alla violazione di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2, relativa alla mancata indicazione dei dati del conducente.

L’affermazione del Tribunale è del tutto coerente con l’approdo di questa Corte (da ultimo si veda Cass. n. 18027 del 09/07/2018 Rv. 649590 – 02): “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.”.

La decisione del Tribunale di Napoli Nord è conforme alla giurisprudenza di legittimità, in essa ampiamente richiamata, e in ogni caso, i motivi di ricorso nulla adducono in punto di violazione di legge e di omesso esame sulla statuizione del Tribunale.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto alcuna delle controparti è costituita in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

 

 

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