Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 227 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 05/01/2011), n.227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Poddi Roberto e Marilena

Poddi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.

Gualtiero e Flaminia Rueca, in Roma, Largo della Gancia n. 5;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.

Fumagalli Paolo e Goffredo Barbantini, in virtu’ di procura speciale

apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 194/2005,

depositata il 29 gennaio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Goffredo Maria Barbantini per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso e per l’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti di

cui alle pagg. 4-6 del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’art. 703 c.p.c., depositato il 13 settembre 1991, il sig. P.G. chiedeva all’allora pretore di (OMISSIS) la reintegrazione nel possesso di una “via esclusiva” di accesso alla cantina di cui era comproprietario nello stabile di viale (OMISSIS) (residuando, quindi, solo la via d’accesso “comune a tutte le altre cantine”), possesso da cui assumeva essere stato violentemente spogliato nel marzo precedente dall’amministratore del condominio del suddetto stabile, che aveva fatto installare un cancello all’entrata esclusiva della predetta cantina ed aveva chiuso dall’esterno la porta della stessa con un chiavistello, cosi’ impedendogli l’ingresso. Instauratosi il contraddittorio e nella resistenza del convenuto Condominio, il pretore adito, sulla scorta dell’esperita fase istruttoria, con sentenza del 20 – 27 settembre 1994, ravvisata la contestata legittimazione passiva dello stesso Condominio, rigettava, tuttavia, la domanda possessoria, poiche’, dalle prove espletate, non era emerso che il ricorrente avesse acquisito il possesso esclusivo della servitu’ di passaggio attraverso il vano dedotto in giudizio. Nei confronti di detta sentenza, proponeva appello il P.G., il quale veniva respinto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1521 del 1998. Formulato ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza di secondo grado, questa Corte lo accoglieva con sentenza n. 4367 del 2002, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Milano. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale, con sentenza n. 194 del 2005, rigettava, in sede di rinvio, l’appello avanzato nei confronti della precedente sentenza pretorile del 27 settembre 1994, condannando il P. al pagamento delle sole spese del giudizio di rinvio, compensandole con riferimento agli altri giudizi.

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte di appello di Milano evidenziava che, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, era emerso che il P. non aveva offerto la prova di aver esercitato sul passaggio per cui era controversia, seppure per un limitato periodo di tempo, una relazione di fatto corrispondente ad una servitu’ di passaggio.

Avverso la suddetta sentenza di appello (emanata in sede di rinvio) ha proposto ricorso per cassazione il P.G., articolato su un unico complesso motivo, al quale ha resistito con controricorso il Condominio di (OMISSIS), che, oltre ad instare per la cancellazione di alcune frasi contenute nel ricorso siccome ritenute offensive o comunque sconvenienti, ha invocato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo scomposto in piu’ profili il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente, illogica, incongruente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

In particolare, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la sussistenza dei fatti su cui era stata fondata la sua azione, pervenendo a tale risultato in virtu’ del fraintendimento delle risultanze processuali, negando, per un verso, la sussistenza di elementi di fatto riconosciuti dalla stessa controparte e, per altro verso, distorcendo il significato di quelli presi in esame, con l’ineludibile effetto di concepire una motivazione inficiata da vizi logici.

1.1. Rileva il collegio, innanzitutto, che, dovendo la Corte di appello di Milano pronunciarsi in sede di rinvio tenendo presente il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 4367 del 27 marzo 2002 circa l’irrilevanza – in un giudizio di reintegrazione di una situazione possessoria corrispondente ad una servitu’ di passaggio – delle circostanze relative all’esistenza di altra e diversa via di accesso alla cantina del P. e alla sporadicita’ del passaggio del ricorrente nel vano dedotto in controversia, la stessa Corte territoriale avrebbe dovuto rivalutare la ,a sussistenza della fondatezza o meno dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del precedente Pretore di (OMISSIS) del 27 settembre 1994. Correttamente, quindi, il giudice di rinvio, con la sentenza ora impugnata, ha preso in considerazione le censure che erano state avanzate dal P. con l’appello nei confronti della sentenza di primo grado riguardanti la sussistenza della prova di un possesso della servitu’ di passaggio dedotta in giudizio e la mancata pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sull’aspetto relativo alla collocazione di un chiavistello alla porta della suddetta cantina.

Orbene, all’esito della rivalutazione di questi due specifici motivi, la Corte di appello di Milano e’ pervenuta al rigetto della formulata impugnazione, ravvisando – sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite – l’insussistenza della prova che il P. avesse esercitato sul passaggio controverso, seppure per un limitato periodo di tempo, una relazione di fatto corrispondente ad una servitu’ di passaggio, rilevando, altresi’, il difetto di una prova sufficiente anche in ordine alla collocazione del predetto chiavistello attraverso la cui asportazione si sarebbe concretata una ulteriore modalita’ del prospettato spoglio, circostanza, questa, che si sarebbe dovuta ritenere, peraltro, irrilevante una volta escluso il suddetto possesso del P. per accedere alla menzionata cantina.

Il ricorrente, nel presente giudizio di legittimita’, allega la supposta valutazione insufficiente ed incoerente di determinate emergenze attinenti ad alcune prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, quali quelle attinenti alla deposizione di M. F., anche in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Fa.Do., richiamando ulteriori valutazioni compiute dal Tribunale di Milano (peraltro cassata dalla indicata sentenza di questa Corte n. 4367 del 2002) ed assumendo l’illogicita’ della ritenuta equivocita’ del quadro probatorio considerato. Le prospettazioni avanzate dal P. non risultano meritevoli di pregio poiche’, ad avviso del collegio, la Corte di appello di Milano ha motivato adeguatamente, osservando una progressiva valutazione logica delle risultanze probatorie, sul mancato raggiungimento di una prova sufficiente del possesso vantato dal P., a cui incombeva – secondo le regole ordinarie – il relativo onere in modo rigoroso (cfr. Cass. 7 ottobre 1991, n. 10470, e Cass. 27 dicembre 2004, n. 24026, secondo le quali e’ necessaria, ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitu’ di passaggio, pur non occorrendo che il possesso abbia i requisiti richiesti per l’usucapione, la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale e’ consentito presumere anche l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito sia stato dall’attore effettuato nella sua qualita’ di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato). Infatti, la Corte territoriale, rivalutando le complessive emergenze istruttorie sulla scorta sia dalla rivisitazione degli esiti delle prove orali che della correlazione degli stessi con lo stato dei luoghi, e’ pervenuta alla conclusione che non fosse scaturita la prova certa che il P. avesse esercitato sul passaggio dedotto in causa, ancorche’ per un limitato periodo di tempo, una relazione di fatto corrispondente ad una servitu’ di passaggio. In particolare, alla stregua di tale rivalutazione, la Corte meneghina ha dato atto di aver preso in debita considerazione anche le risultanze delle prove orali addotte dal P. ma le ha ritenute scarne e non circostanziate (e, percio’, non decisive), evidenziandone, quindi, l’inidoneita’ sia con riguardo all’elemento temporale (circa l’assunto esercizio del passaggio per uno o due mesi), sia con riferimento alla condizione dei luoghi (per come desumibile dalla planimetria allegata in atti non contestata, tenendo conto anche della presenza di detriti e macerie riconosciuta dallo stesso P.), sia con riguardo al non chiaro contesto complessivo discendente dalle assunte prove testimoniali in ordine all’imprecisa descrizione dei luoghi ed al percorso da effettuare per giungere nel vano cantina.

Alla luce di cio’ deve escludersi la sussistenza dell’assunta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardata congiuntamente al preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficiente e contraddittorieta’ della medesima, la quale, invero, puo’ dirsi legittimamente sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente (aspetto, questo, da escludersi nella fattispecie esaminata) del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass. 25 settembre 2003, n. 14279; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322, e Cass. 6 marzo 2006, n. 4766) e’ pacificamente indirizzata nel ritenere che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ne’, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le e’ demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

1.2. In definitiva, alla stregua delle precedenti complessive argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

2. Il condominio controricorrente, costituendosi in questa fase, ha chiesto disporsi la cancellazione delle dichiarazioni contenute nel ricorso del P. da pag. 4, rigo 1, fino a pag. 6, rigo 8, siccome inconferenti, offensive e sconvenienti nei confronti dell’avv. Paolo Fumagalli (anch’egli precedente patrocinatore dello stesso condominio) o, quanto meno, di quelle riportate alle pagg. 24 e 25 del controricorso.

2.1. Posto che la disposizione dell’art. 89 c.p.c. e’ pacificamente applicabile anche nel giudizio di legittimita’ (v. Cass. 29 novembre 2006, n. 25250, e Cass. 5 maggio 2009, n. 10288), ritiene il collegio che l’istanza del controricorrente e’ meritevole di accoglimento con riferimento alla sollecitazione formulata in via subordinata, avuto, cioe’, riguardo alle frasi specificamente riportate alle citate pagg.

24 e 25 del controricorso (poiche’ le altre sono, alcune, sostanzialmente descrittive dell’avvenuto sviluppo delle pregressi fasi del processo con riferimento alla circostanza dell’avvenuta rinuncia al mandato dell’avv. Franco Fumagalli, in dipendenza della sua sopravvenuta elezione al C.S.M., ed altre riferite alla norma contenuta nell’art. 88 c.p.c.).

Tali frasi hanno il seguente tenore:

a). “Parafrasando il Manzoni viene da pensare: “Questa causa non s’ha da vincere” e la memoria va – “sponte” – a quanto ha scritto il patrocinatore avversario in occasione del primo giudizio di appello” (pag. 4, righi 1 – 5 del ricorso); b)”la rilevata assoluta superfluita’ della precisazione avversaria in ordine alla ragione che aveva provocato la rinuncia al mandato da parte dell’avv. Franco Fumagalli, legittima il sig. P.G. a domandarsi se e sino a che punto la stessa possa aver influito sulla serenita’ del Giudice, nonche’ a chiedersi se possa ritenersi comportamento leale quello di portare a conoscenza del Giudice una circostanza che, stante la sua indubbia ed assoluta estraneita’ ai fatti di causa, e, quindi, la sua irrilevanza, sia in fatto che in diritto, ai fini della decisione della stessa, non puo’ che avere un significato, una finalita’ ben precisa (pag. 5 del ricorso, righi 18 e 19, e pag. 6 del ricorso stesso, righi 1-7).

Le richiamate frasi, per la loro allusivita’ ad una ritenuta (ma insussistente) violazione del dovere di lealta’ e probita’ dei difensori della parte avversa e ad una supposta intenzione di detti difensori di voler influenzare (anche solo indirettamente) i giudici di merito (la frase finale “intelligentibus pauca!!” di cui al rigo 8 di pag. 6 del ricorso e’ chiaramente sintomatica allo scopo), denotano un intento offensivo nei confronti della controparte e risultano, percio’, anche del tutto sconvenienti nell’economia del processo, risolvendosi un uno scomposto comportamento dispregiativo del ruolo degli indicati difensori del condominio, come tale eccedente dalle esigenze difensive, e, in ultima analisi, integrano un abuso del diritto di difesa del ricorrente, a cui deve conseguire l’ordine di cancellazione delle medesime.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; ordina la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso per cassazione come riportate in motivazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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