Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22699 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26091-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VASTO LEGNO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. RAMUSIO 6,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO LABBATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 01/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 772/10/11 del 7 aprile 2011, pubblicata il 1 agosto 2011 e notificata il lo luglio 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 48/03/2008 del 19 febbraio 2006 di accoglimento del ricorso proposto dalla società Vasto Legno s.p.a. avverso l’avviso di accertamento relativo all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2004.

2. – La Agenzia delle entrate, con atto del 31 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. – La intimata società ha resistito mediante controricorso del 7 dicembre 2012.

4. – Con atto, depositato il 29 novembre 2017, la controricorrente, esponendo e documentando di aver chiesto la definizione del procedimento ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e di aver provveduto al pagamento della prima rata (di Euro 24.787,34), ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio.

5. – La Avvocatura generale dello Stato, per la ricorrente, mediante istanza del 4 dicembre 2018, ha chiesto dichiarasi la estinzione del giudizio, avendo la società contribuente definito la controversia col ” versamento di tutte le somme dovute “, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Chieti del 19 novembre 2018.

6. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla conseguente declaratoria.

7. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, art. 11, comma 10, citato, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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