Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22699 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 479-2013 proposto da:

P.G., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO,

rappresentata e difesa da se stessa e dall’avvocato FRANCESCO

FRASCA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 58/50/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 9/05/2012, depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato P.G. difensore di se stessa

(ricorrente) che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 8/2012/50, depositata il 16.5.2012, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata ritenuta legittima la cartella di pagamento emessa a carico della contribuente per IRAP relativa all’anno 2005.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il primo motivo è inammissibile, riguardando la questione relativa alla nullità della notifica della cartella non formulata nel ricorso introduttivo.

Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omessa pronunzia sull’eccezione di giudicato esterno concernente altre annualità pur astrattamente fondata non risultando esaminata dalla CTR, è nel merito, potendo questa Corte deciderla – Cass. n. 246/2014 – priva di fondamento. Questa Corte è pacifica nel riconoscere autonomia alle diverse annualità ai fini della ricorrenza dei presupposti per l’IRAP in quanto il rapporto tributario postula l’accertamento di presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. 20029/2011; Cass. n. 246/2014). Ne consegue l’infondatezza della censura in ordine alla mancata considerazione di un giudicato concernente diversa annualità.

Il terzo motivo di ricorso, relativo alla nullità della cartella emessa in materia di Irap, è infondato. Essendo infatti pacifico che la contribuente ha presentato dichiarazione mod. Unico 2006, redigendo i quadri relativi all’IRAP – v. pag. 1 ricorso – e non corrispondendo il relativo tributo, l’Ufficio ha legittimamente fondato l’emissione della cartella sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, nella versione ratione temporis vigente, che legittima l’adozione della cartella laddove dai controlli eseguiti dall’ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la parte ricorrente impugnato in fase di appello la decisione di primo grado che aveva disatteso la medesima domanda formulata in primo grado, essendosi pertanto formato il giudicato interno sul punto.

Il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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