Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22698 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17272-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

258 STUDIO ROSCIONI, presso lo studio dell’avvocato LUCA DEL FAVERO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CRIPPA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2655/36/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 14/04/2014 e depositata il

21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Luca del Favero, per il ricorrente, che si riporta

alla memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.A. ricorre per cassazione con un unico motivo contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che, pronunziandosi in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 673/13, aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata disattesa la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dal contribuente V.A., esercente la professione di commercialista, negli anni dal (OMISSIS).

Secondo il giudice di appello era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto all’attività svolta tenuto conto dell’importo particolarmente elevato dei compensi a terzi, in assenza di prova, che spettava al contribuente, circa il carattere occasionale delle prestazioni resa in favore del detto professionista.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. La censura esposta in ricorso, fondata sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 è inammissibile laddove si appunta sul valore dei beni strumentali, posto che la CTR non ha fondato la decisione su siffatti elementi, anzi considerati non rilevanti ai fini dell’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione proprio in relazione al ritenuto loro carattere indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività.

Peraltro, la censura è parimenti inammissibile laddove censura la ritenuta rilevanza di ingenti compensi per prestazioni fornite da terzi, sulla quale la CTR ha fondato il riconoscimento della debenza del tributo.

Ed infatti, fermo il principio secondo il quale in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui (…) sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni che riguardano l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e di conseguenza il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale – cfr. Cass. 12287/2015 e Cass. n. 22674/2014 -, la CTR ad esso si è uniformato, mentre la ricorrente non solo non ha impugnato la statuizione che ha ritenuto incombere sul contribuente l’onere di provare il carattere occasionale delle prestazioni anzidette, ma ha in definitiva rivolto a questa Corte una richiesta di rivisitazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito che non sono consentiti a questa Corte peraltro all’interno di una censura per violazione di legge.

Le superiori conclusioni non possono essere riviste nemmeno alla luce delle prospettazioni difensive esposte in memorie, nelle quali si tralascia di considerare che la CTR ha fondato la sua decisione sull’esistenza sia di compensi a terzi non occasionali che di spese di ammontare ritenute assai significative e dunque tali da giustificare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Ciò che rende irrilevante il riferimento al loro valore assoluto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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