Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22697 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15279-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLOTINO 25,

presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CICCARELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE MICILLO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 492/07/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa 1’8/11/2013 e depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Luigi Sisto (delega Avvocato Raffaele Micillo), per

la ricorrente, si riporta agli atti ed insiste per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un’unica censura, contro la sentenza della CTR Campania n.492/07/2013, depositata il 18.11.2013, che ha confermato il rigetto del ricorso contro il silenzio rifiuto proposto dalla contribuente per l’IRAP corrisposta dal 2005 al 2009.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di motivazione della sentenza impugnata è fondato.

La sentenza impugnata, oltre a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di autonoma organizzazione ai fini IRAP, ha incentrato la decisione del procedimento sull’unica circostanza che la parte contribuente si avvaleva di un dipendente. Ma tale affermazione contrasta con i principi di recente espressi da questa Corte a Sezioni Unite – sent. n. 9451/2016 -, secondo i quali ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, non può rilevare una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Si è in particolare ritenuto in tale occasione che “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31-1/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 112004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tale principio dando esclusivo rilievo alla presenza di un dipendente senza invece considerare la tipologia di attività dallo stesso svolta e la sua incidenza sul requisito dell’autonoma organizzazione.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della ctr Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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