Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22696 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30162-2019 proposto da:

R.I., in proprio e quale socio e liquidatore e legale

rappresentante della E-MICROSTINT SRL. In liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. 62/2016, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95,

presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANIA TRANIELLO GRADASSI;

– controricorrente –

contro

V.C., M.L., RE.ST.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 8873/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 16 novembre 2016, n. 73, il Tribunale di Rovigo dichiarò il fallimento della E-Microstint s.r.l. in liquidazione, pregiudizialmente ritenendo corretta la notificazione del corrispondente ricorso di V.C., M.L. e Re.St., effettuata telematicamente alla menzionata società, già cancellata dal registro delle imprese l’11 marzo 2016, malgrado detta notificazione fosse stata originariamente considerata invalida dal giudice delegato che ne aveva ordinato la rinnovazione nel termine perentorio poi non rispettato dai creditori suddetti.

2. Il reclamo avverso quella decisione proposto, ex art. 18 L. Fall., da R.I., quale socia, liquidatore e legale rappresentante della E-Microstint s.r.l., fu respinto dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10 marzo 2017, n. 535, la quale disattese la doglianza volta ad ottenere la declaratoria di nullità del pronunciato fallimento basata sull’assunto che il tribunale, d’ufficio, avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, stante l’inattività dei creditori istanti evinta dall’avere questi omesso la rinnovazione della notificazione del ricorso di fallimento nel termine assegnatogli e dal non aver presenziato all’udienza prefallimentare.

3. Con ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8873, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della R. contro la descritta decisione della corte veneziana, e questa ordinanza è oggi impugnata con ricorso per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. ed ex art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un motivo, dalla stessa R., in proprio e nelle indicate qualità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo, rubricato “Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 391-bis e all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4”, censura l’impugnata ordinanza ascrivendo a questa Corte di averla erroneamente emanata sul falso presupposto di fatto che non fosse riscontrabile alcuna evidenza processuale circa l’inattività dei creditori che avevano promosso l’istanza di fallimento.

1.1. Assume la ricorrente, invece, che la suddetta inattività sarebbe stata pacificamente desumibile dal comportamento omissivo tenuto dai menzionati creditori: in particolare, dall’inottemperanza all’ordine del giudice delegato che gli aveva imposto la rinnovazione della notificazione del loro ricorso, da lui originariamente ritenuta nulla, e dall’abbandono del processo non essendo gli stessi comparsi alle udienze successive. In forza di questa errata percezione quanto alla carenza di riscontro processuale della inattività delle parti, la Suprema Corte aveva respinto la doglianza volta a sentire affermare che, ex art. 307 c.p.c., commi 3-4, il processo doveva essere dichiarato estinto già davanti al giudice di prime cure.

2. Orbene, giova premettere che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4344 del 2020, in motivazione; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 1/12 del 2018), l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile ex art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c., n. 4, e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali (cfr. Cass., SU, n. 31032 del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 1113 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019). Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (fr. Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 16138 del 2019). Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo (cfr. Cass. n. 11200 del 2018, in motivazione; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., tra le ultime, Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017); à) rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

3. Fermi, allora, i principi tutti finora esposti, ad avviso di questo Collegio non è configurabile, nell’ordinanza oggi impugnata, l’asserito errore di fatto, ex art. 391-bis c.p.c. ed ex art. 395 c.p.c., n. 4, come innanzi denunciato.

4. Questa Corte, invero, nell’ordinanza impugnata, confermando quanto sancito dai giudici del merito, ha ritenuto affatto legittima la riconsiderazione del tribunale circa la validità della notificazione del ricorso di fallimento in danno della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione originariamente effettuata, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 3, dai creditori istanti alla menzionata società, benché già cancellata dal registro delle imprese, invece che, personalmente, alla socia amministratrice come sostenuto dalla ricorrente.

4.1. In proposito, infatti, ha osservato (cfr., amplius, pag. 4-5 di quell’ordinanza): i) respingendo il primo motivo di ricorso, che la decisione della corte lagunare riguardante la legittimità della rivalutazione della notifica operata dal tribunale e la correttezza della statuizione nel merito, con conseguente esclusione del maturarsi di qualsivoglia estinzione, “… è conforme ai precedenti consolidati secondo i quali le ordinanze interlocutorie, tra cui rientrano quelle emesse in materia di integrità del contraddittorio sono provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, giammai decisori e, conseguentemente, sono modificabili e/o revocabili e non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato (in tema, Cass. n. 17898 del 06/07/2018; n. 10886 del 11/05/2007; n. 14104 del 13/11/2001, n. 14104). Infine non trova alcun riscontro processuale la dedotta carenza di interesse dei creditori istanti nel giudizio di primo grado, in ragione dell’inattività nella rinnovazione della notifica: tale questione, oltre che nuova e non circostanziata, risulta irrilevante, risultando accertata la regolarità della originaria notifica del ricorso per declaratoria di fallimento”; ii) disattendendo il secondo motivo di ricorso, che “…anche alla società estinta, che per fictio iuris, è considerata ancora esistente ex art. 10 L. Fall., va notificato il ricorso per fallimento in persona dell’ultimo amministratore o liquidatore, il quale già ne aveva la rappresentanza legale, entro l’anno dalla cancellazione del registro delle imprese, ma ciò deve avvenire ai sensi dell’art. 15 L. Fall.: orbene l’art. 1 L. Fall., comma 3, con norma speciale propria del procedimento prefallimentare, stabilisce che la notificazione come avvenuto nel caso di specie – si esegue all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Cass. n. 17946 del 13/09/2016) come è avvenuto nel presente caso, senza che si ravvisi alcuna delle violazioni denunciate”.

4.1.1. Così statuendo, dunque, la Suprema Corte ha chiaramente escluso che vi fossero i presupposti dell’applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, in merito all’invocata estinzione del processo per l’asserita inattività delle parti come denunciata in quella sede, attesa la ivi ribadita validità della originaria notificazione del ricorso di fallimento.

4.2. Ne consegue, evidentemente, la inconfigurabilità, nelle argomentazioni della R., di un errore di fatto legittimante la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. ed ex art. 395 c.p.c., n. 4, attesa la dirimente considerazione che il fatto censurato è stato oggetto di espressa valutazione da parte della stessa Corte giudicante.

5. In definitiva, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimati tutti i destinatari della sua notificazione, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la deberqa in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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