Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22696 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24492-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

N.104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE GAETA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/04/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, emessa il

10/100/2011 e depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Campania. La CTR ha riformato la sentenza della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso della contribuente S.G. medico pediatra, avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2006.

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione, in quanto il contribuente svolgeva la propria attività in assenza di personale dipendente e di collaboratori e con non rilevanti mezzi strumentali.

L’Ufficio deduce il vizio di omessa e/o erronea o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ritiene che la CTR ha omesso di esaminare l’elemento essenziale, confermato dalla stessa contribuente, che la stessa si avvale della collaborazione di una segretaria.

La parte intimata ha resistito con controricorso, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e in subordine per il suo rigetto.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

L’Agenzia delle Entrate ha lamentato il vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la CTR non ha preso in considerazione la presenza di una dipendente con funzioni di segretaria, senza tuttavia considerare che la censura involge un vero e proprio error iuris, che non poteva essere prospettato sotto il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Pone a carico dell’Agenzia le spese del giudizio che liquidai n favo e della controricorrente in Euro 1500,00 per compensi Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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