Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22695 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21920-2013 proposto da:

G.G., c. f. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO

BRANCADORO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE GAVA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 27/02/2013 e depositata il

13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Gabriele Gava che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

G.G., esercente attività di avvocato, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 96/39/13, depositata il 13 marzo 2013, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento di Irap ed accessori, relativa all’anno 2006.

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente impiegava nell’anno 2006 mezzi strumentali propri, tra cui lo studio professionale, con quote di ammortamento ammontanti a 5.801 Euro, e che aveva corrisposto compensi per collaboratori per un ammontare di 25.759,00 Euro, affermava la sussistenza di autonoma organizzazione.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, pur in presenza di documentazione attestante che le somme corrisposte a terzi, costituite dal compenso al commercialista ed a compensi a colleghi per le elezioni di domicilio, non costituivano elementi idonei ad integrare la configurabilità di un’autonoma organizzazione.

Il motivo appare fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalla sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu. di questa Corte, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

Orbene nel caso di specie la CTR ha fatto discendere la sussistenza dell’autonoma organizzazione dalla sola circostanza costituita dai compensi corrisposti a terzi, omettendo di considerare la natura di tali compensi, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se fossero(e in che misura) riconducibili a prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulando dall’assetto strettamente organizzativo dell’attività professionale, non appaiono di per sè indicativi di autonoma organizzazione.

Non risulta inoltre concretamente esaminato e valutato dalla CTR l’impiego dei beni strumentali del contribuente, ai fini di verificare se essi eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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