Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22694 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3839/2015 R.G. proposto da:

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Vinciguerra,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Stefano

Infessura n. 14.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, sezione n. 40, n. 3985/40/2014,

pronunciata il 30/01/2014, depositata il 13/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Frosinone, B.R. impugnò due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali locali, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, redditi determinati sinteticamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in seguito a un controllo sulla posizione reddituale del contribuente, il quale aveva dichiarato redditi non congrui rispetto al proprio tenore di vita, desunto dalla titolarità di un’autovettura, immatricolata nel 2004, e dalle spese di manutenzione di un immobile;

la CTP, con sentenza n. 101/2011, accolse parzialmente il ricorso, riducendo il reddito accertato sinteticamente, sul presupposto che l’autovettura, in realtà, non era un indice significativo della capacità contributiva perchè era stata immatricolata nel 2001;

2. la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali, rilevando la correttezza dell’accertamento sintetico di un maggiore reddito, posto che l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito la capacità reddituale del contribuente non già facendo leva sulla proprietà di un immobile, ma sul fatto che egli ne avesse la disponibilità;

3. il contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR; l’Agenzia resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente censura la decisione impugnata per essere rimasta “completamente reticente, nonostante il fatto che il sottoscritto abbia espressamente riproposto tale doglianza al giudice dell’appello” (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione) sulla circostanza che, mancando una pluralità dei periodi d’imposta in cui si sarebbe verificata l’incongruenza tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente, era preclusa all’Ufficio la facoltà di determinare il reddito con metodo sintetico;

1.1. il motivo è inammissibile;

il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito;

ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.;

nella specie, il profilo di critica prospettato, in modo non consentito, come “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in realtà, per il suo tenore testuale, attiene all’asserito error in procedendo ascritto alla CTR che, secondo la linea difensiva del contribuente, si sarebbe discostata dal petitum dell’appello, omettendo di pronunciare sulla ricorrenza o meno dei presupposti dell’accertamento sintetico;

2. con il secondo motivo, denunciando “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente censura la decisione della CTR, che avrebbe trascurato la circostanza che, per effetto dell’abbattimento del reddito conseguente alla sentenza di primo grado, veniva meno la condizione della determinazione sintetica del reddito, rappresentata dallo scostamento del reddito accertabile (per le due annualità) nella misura di almeno un quarto rispetto a quello dichiarato per gli stessi periodi d’imposta;

2.1. il motivo è infondato;

posto che, da un lato, per il 2004, il reddito dichiarato era di Euro 5.957,00 e, per il 2005, era di Euro 12.334,00, e che, dall’altro, il reddito accertato dall’Ufficio era, rispettivamente, di Euro 27.748,73 (anno 2004) e di Euro 42.398,74, è rimasta priva di ogni riscontro obiettivo la tesi del contribuente, per la quale, in conseguenza della pronuncia di primo grado, il reddito accertato sinteticamente non superava di almeno il 25% il reddito dichiarato, visto che il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo generico, che la rideterminazione del reddito, conseguente alla sentenza di primo grado, era stata di “circa Euro 22.000,00”, per il 2004, e di “oltre Euro 37.000,00”, per il 2005 (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione);

3. con il terzo motivo, denunciando “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – inesistenza del possesso della abitazione in capo al ricorrente”, si critica la sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto del fatto che le spese necessarie per il pagamento delle utenze e, più in generale, quelle di manutenzione dell’immobile, posto in Anagni, di proprietà dei genitori del contribuente, erano sostenute da questi ultimi, e non dal figlio, che essi ospitavano nella propria abitazione;

3.1. il motivo è inammissibile;

la doglianza poggia su un profilo fattuale (ossia che le spese di manutenzione dell’immobile sarebbero state sostenute dai genitori del contribuente e non da quest’ultimo) che si appalesa “nuovo”, non avendo il ricorrente indicato “quando” e “come” tale circostanza era stata dedotta nel giudizio di merito;

4. con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'”ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite” del giudizio d’appello, sebbene la CTR avesse respinto l’eccezione dell’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dall’Agenzia, e avesse confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo l’accertamento sintetico con riferimento all’acquisto dell’autovettura Audi;

4.1. il motivo è infondato;

nella specie, la CTR, ponendo le spese processuali a carico del contribuente, dopo averne rigettato l’appello, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.;

5. da queste considerazioni consegue che, inammissibili il primo e il quarto motivo, infondati il secondo e il terzo, il ricorso è rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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