Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22694 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16822-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE F.L. E M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/09/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di TRIESTE del 14/06/2012, depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CT regionale di Trieste n. 52/09/12 depositata il 2.7.2012 che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dall’ Associazione professionale F.L. e M.L. – operante in campo pedagostica -psicologo -.

Secondo il giudice di appello le due professioniste operavano con beni strumentali minimi, senza avvalersi di dipendenti e senza la gestione di una struttura organizzata.

La causa, rimessa alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rilevanza, ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, dello svolgimento in forma associata dell’attività professionale, veniva posta in decisione all’udienza del 6.7.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo proposto, ha dedotto l’illegittimità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 richiamando l’orientamento più recente dei questa Corte che, in caso di esercizio in forma associata delle professioni, l’attività esercitata dall’ente costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Il ricorso merita accoglimento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7371 del 14 aprile 2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, già espresso da Cass. n. 16784/2010 e ribadito di recente da Cass. n. 23060/12.

Sulla base di tali argomenti, la sentenza impugnata merita di essere cassata.

La causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto con il rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, in relazione al recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito, e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sezione sesta civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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