Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22693 del 28/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/09/2017, (ud. 14/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22693

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.A. ed M.A., rappresentate e difese, come da

mandato steso in calce al ricorso, dagli Avv.ti Vittorio Angiolini,

Luca Formilan e Sergio Vacirca, ed elettivamente domiciliate presso

lo studio di quest’ultimo, alla via Flaminia n. 195 in Roma;

– ricorrenti –

contro

T.G., Ti.An. e Ti.Gi., rappresentati e

difesi, giusta mandato a margine del controricorso, dall’Avv. Ezio

Torrella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Concetta Maria Trovato, alla via della Balduina n. 7 in Roma;

– controricorrenti –

avverso il decreto pronunciato, all’esito dell’udienza del

10.10.2014, dalla Corte d’Appello di Bologna;

lette le memorie difensive depositate sia dai ricorrenti che dai

controricorrenti;

raccolte le conclusioni rassegnate dal P.M. di udienza, Dott.ssa ZENO

Immacolata, che ha domandato dichiararsi l’inammissibilità del

ricorso;

ascoltate le discussioni proposte dal delegato dei difensori dei

ricorrenti e dall’Avv. Concetta Trovato (domiciliataria, delegata)

per i controricorrenti;

udita la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

con il provvedimento di reclamo impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la nomina dell’Avv.to C.M., estranea alla famiglia, quale amministratore di sostegno di t.a., di cui T.A. è figlia, mentre M.A., madre della prima, ne è stata la convivente. La necessità della nomina, per vero, era stata condivisa anche dai fratelli dell’amministrato, gli odierni controricorrenti. La ex convivente M.A. aveva domandato di essere nominata Amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare, però, riscontrato che tra la figlia ventiduenne A., e sua madre M.A., da una parte, ed i fratelli del t.a., dall’altra, si riscontrava una vivace contrapposizione, aveva proceduto sì all’apertura dell’amministrazione di sostegno, stimandone sussistere la necessità, ma aveva preferito nominare amministratore un soggetto estraneo alla famiglia. Contro questo provvedimento le odierne ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 720 bis innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, non contestando l’apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì la sola scelta di nominare quale amministratore una persona che le reclamanti affermavano non essere la più idonea allo svolgimento della funzione. La Corte d’Appello, informate le parti che avrebbe valutato la questione dell’ammissibilità del reclamo perchè potessero pronunciarsi in merito, a seguito della discussione dichiarava effettivamente l’inammissibilità del reclamo, perchè l’art. 720 bis c.c. consente la proposizione di reclamo innanzi alla Corte d’Appello, ma solo in relazione ai provvedimenti di carattere decisorio, quali sono quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, e sono perciò assimilabili alle sentenze. Il reclamo in Corte d’Appello non è però un mezzo di impugnazione utilizzabile in relazione ai provvedimenti che abbiano carattere gestorio, quale deve considerarsi anche la scelta della persona dell’amministratore di sostegno che occorre nominare.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono reclamo T.A. e M.A., affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso T.G., Ti.An. e Ti.Gi.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 bis c.p.c., comma 3, e art. 739 c.p.c., nonchè dell’art. 405 c.c., e art. 45 disp. att. c.c., per avere la Corte territoriale infondatamente sostenuto che possa distinguersi la natura della concreta disposizione impugnata ai fini della sua contestazione, mentre l’art. 720 bis c.p.c., comma 2, prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, senza indicare alcuna distinzione. Nel caso di specie le ricorrenti hanno contestato proprio il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404,405,407,408 e 410 c.c., nonchè l’art. 44 disp. att. c.c., per avere la Corte d’Appello trascurato che deve essere nominato amministratore di sostegno del bisognoso, la persona più idonea, quella che più lo conosce e maggiormente è in grado di interpretarne i desideri. Risulta pertanto inidoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno di t.a. un soggetto estraneo alla sua famiglia ed ai suoi affetti, e sono invece idonee le odierne ricorrenti, che non mancano di ricordare la facoltà di cui dispone la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto.

2.1. – 2.2. – I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perchè entrambi risultano compromessi da un vizio pregiudiziale. Con il primo motivo le ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di dover pronunciare su un reclamo proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo si propongono argomenti per sostenere che esistono, nel caso di specie, persone più idonee ad essere nominate amministratori di sostegno, in particolare le stesse ricorrenti, e si domanda alla Suprema Corte l’espressione di una tipica valutazione di merito.

La impugnata decisione assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, però, applica correttamente il diritto vigente ed appare anche esaustiva, oltrechè conforme al consolidato orientamento motivatamente e ripetutamente espresso in materia dalla Suprema Corte, e pertanto non merita censura.

La Cassazione ha affermato con chiarezza, ad esempio, che “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411 c.c., comma 1) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis c.p.c., u.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio”, Cass. sez. 1, sent. 16.2.2016, n. 2985. Altrettanto esplicita, peraltro, la Suprema Corte si era già manifestata anni prima, spiegando che “è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis c.p.c., u.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti artt. 712 e segg., espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1”, Cass. sez. 7, ord. 10.5.2011, n. 10187.

Nessuna incidenza assume, in ordine alla individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo avverso il provvedimento di prime cure, il dato di fatto che i provvedimenti di natura gestoria in esame siano contenuti nell’ambito del decreto che ha pure disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente, invero, un principio assoluto che imponga di assoggettare al medesimo regime di impugnazione le diverse statuizioni che possono essere contenute in un medesimo provvedimento giurisdizionale, le quali seguiranno ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza.

I provvedimenti di natura gestoria adottati dal Giudice Tutelare, del resto, sono comunque suscettibili di impugnazione, ma mediante reclamo da proporsi, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., innanzi al Tribunale in composizione collegiale, da ultima, cfr. Cass. sez. 1, Sent. 13.1.2017, n. 784, ma anche di questa facoltà gli odierni ricorrenti si sono peraltro già avvalsi, come emerge dalla incontestata documentazione che è stata allegata dai controricorrenti alla loro memoria.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da T.A. ed M.A., che condanna al pagamento solidale delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle costituite resistenti, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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