Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22693 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27881-2016 proposto da:

COMUNE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. DE’

CAVALIERI 11 STUDIO ACDLEX, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

DELLA ROCCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA ANDRIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7220/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 A.A., occupante l’immobile sito in Salerno via Martiri Salernitani 24, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento nr 130464, emesso in data 24.11.2014 dal Comune di Salerno, in riferimento alla TARSU dovuto per l’anno 2011, con il quale veniva contestata l’omessa denuncia, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, in riferimento all’area di mq 258, con conseguente pagamento dell’importo di Euro 5.543

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Campania accoglieva l’appello osservando per quanto di interesse in questa sede che non erano stati versati in atti i necessari documenti giustificativi del potere di accertamento tributario in capo a Soget spa con conseguente carenza di legittimità di tale società ad effettuare gli accertamenti fiscali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Salerno affidandosi a due motivi, A.A. si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. avendo la CTR completamente omesso di valutare le prove documentali versate in atti sin dal giudizio di primo grado nel quale il Comune, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, si era costituito.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice si seconde cure applicato la citata disposizione sulla base di una errata ricostruzione della quaestio facti.

2. Il primo motivo con il quale viene dedotto error in procedendo è fondato assorbito il secondo.

2.1 Come affermato da questo Collegio (cfr. Cass. 9356/2017, confermata da Cass. n. 27033/2018) ” Il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione ed un errore di percezione- L’errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, d’un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c., L’errore di percezione è invece quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum L’errore di percezione, quando investa un fatto incontroverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.. In tal caso ci troviamo al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacchè per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)”.

2.2 Nel caso in esame non vi è dubbio che la questione della legittimazione della Soget al compimento di attività di accertamento ed esazione dell’imposta sia stata oggetto di contestazione; dal fascicolo di parte si evince che l’Ente Comunale costituendosi nel giudizio di primo grado aveva prodotto nr 13 documenti tra i quali copia del contratto di affidamento dell’attività di recupero dell’evasione/elusione della Tarsu stipulato tra il Comune di Salerno e Soget spa. La CTR nella parte della sentenza che ricostruisce la vicenda processuale afferma che nel giudizio di primo ” nessuno si era costituito per le parti resistenti e Comune di Salerno “.Ed invece il Comune non solo si era costituito ma aveva offerto in comunicazione anche la documentazione destinata a provare l’affidamento a Soget del servizio di accertamento e riscossione. Nel successivo passaggio motivazionale si afferma ” orbene, al cospetto della contestazione del contribuente non sono stati versati in atti i necessari documenti giustificativi del potere di accertamento tributario di che trattasi in capo alla Soget” La presa d’atto della mancata produzione di documenti, che invece risultano incontrovertibilmente prodotti dal Concessionario,non integra un vizio di valutazione del materiale probatorio ma un errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

2.3 Va, inoltre, rilevato che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza si fonda esclusivamente sul dirimente thema decidendum della mancata produzione dei necessari documenti giustificativi del potere di accertamento tributario in capo a Soget spa con conseguente carenza di legittimità di tale società ad effettuare gli accertamenti fiscali.

2.4 Nel secondo passaggio motivazionale si fa menzione della difformità della scheda di rilevazione delle superfici catastali oggetto di trattazione in altro giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno al solo scopo disporre la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 331 c.p.p., n. 4″.

2.5 Si tratta quindi di un “obiter dictum” ossia di una ipotesi argomentativa che non ha avuto incidenza alcuna sul dispositivo della decisione sorretta sul piano logico e giuridico dall’unica e assorbente ragione costituita dalla carenza di legittimazione della Soget ad adottare l’atto impositivo.

2.6 In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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