Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22692 del 28/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/09/2017, (ud. 14/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 282/2017 proposto da:

G.C., nonchè G.G., S.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16, presso

lo studio dell’avvocato Contu Claudio, rappresentati e difesi

dall’avvocato Barbieri Andrea, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., nella qualità di tutore e curatore speciale di

B.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da se medesima;

– controricorrente –

e contro

B.A., B.T., C.F.,

G.A., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1144/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto, inammissibilità in

subordine rigetto del terzo motivo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. Barbieri che ha chiesto

l’inammissibilità del controricorso non notificato, nel merito

accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto gli appelli proposti dai signori G.C. e B.T., genitori della piccola C., figlia dei medesimi, nonchè quelli dei signori B.A. (zia materna), G.G. e S.F. (nonni paterni), confermando la sentenza del Tribunale per i minorenni di quella città (che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore B.C. (n. a (OMISSIS)); confermato la sospensione di G.C. e B.T. dall’esercizio della responsabilità genitoriale, sospendendo i relativi rapporti di frequentazione; confermato la nomina dell’avv. M. quale tutore della minore e l’attuale collocazione provvisoria di quest’ultima sino alla definitività della sentenza).

1.1. In particolare, per quello che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso che in base allas L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 1, lett. c) deve essere dichiarata l’adottabilità della minore non solo quando sia provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in tempi ragionevoli ma anche quando le prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 12 siano rimaste inadempiute per loro responsabilità, ha accertato esservi stato un tale inadempimento, da parte della madre di C., per quanto prescrittole con il decreto dell’8 aprile 2014 (ossia, per aver omesso di collaborare con il servizio sociale), oltre che per la sua completa inidoneità genitoriale (dimostrando assenza di qualsiasi volontà di modificazione della propria situazione di vita, di volersi attivare nel recupero della funzione genitoriale, nonchè per il rifiuto di entrare in una comunità a doppia diagnosi (soffrendo di problematiche psichiatriche e di tossicodipendenza, così come di quest’ultima soffrivano, da anni, anche il figlio appena maggiorenne ed uno dei due fratelli con lei conviventi)).

1.2. La zia materna, B.A., sorella di T., non aveva avuto rapporti significativi con la minore e, dopo un’incerta disponibilità, si era sottratta alla valutazione richiesta dal TM con decreto del 27 ottobre 2015.

1.3. Anche il padre della bimba, G.C., oltre a violarele prescrizioni imposte dal tribunale in relazione al suo stato di tossicodipendenza (rilevante ai sensi dell’art. 15 menzionato) era da valutare come un genitore inadeguato sia al momento attuale che in prospettiva, non mostrando di avere margini di recupero della necessaria capacità genitoriale, secondo la valutazione richiesta alla, e svolta dalla, CTU (d.ssa Bi.) che, oltre a rimarcare la detta condizione di tossicodipendenza (negata ma poi confermata anche dallo sfuggire ai controlli) ne ha sottolineato la “condizione psichica (…) molto precaria”, trattandosi di una persona “con difficoltà a dominare gli impulsi”, a fornire racconti coerenti e non mendaci, avente “un disturbo di personalità che lo rende incapace di prestare attenzione alle conseguenze dei suoi atti, di essere affidabile, di accettare le figure normative e di reprimere le tensioni interne”, produttiva di una ridotta capacità di controllo rispetto agli impulsi ostili e le conseguenti reazioni aggressive, persino riscontrate prima e nel corso dell’udienza davanti al Tribunale (minacce agli operatori sociali, al CTU, ai difensori della minore e della controparte, così che il giudice ha dovuto richiedere l’assistenza della forza pubblica). Perciò il rigetto dell’appello (corredato da lamentate falsità di perizia, dichiarazioni e documenti, di mancata valutazione di fatti rilevanti e di fatti dedotti) era da dichiarare infondato in ragione di fatti accertati e non negabili solo perchè non denunciati in sede penale dalle relative persone offese e per la loro natura irrilevante rispetto all’oggetto del giudizio.

1.4. Nè aveva miglior sorte l’appello dei nonni paterni, che conteneva censure generiche e non capaci di aggredire la ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato, costituita sia dalla possibile interferenza del loro figlio nel ruolo di affidatari (essendo a tal riguardo vulnerabili rispetto a lui), sia dalla loro inconsapevolezza rispetto alle problematiche psichiche e comportamentali evidenziate dal medesimo (che giustificano in ogni caso), non essendo sufficiente la disponibilità dimostrata e il dichiarato amore per la nipotina, senza una vera capacità di analisi della condizione esistenziale del figlio (tossicodipendente dall’adolescenza, pluripregiudicato, privo di stabile dimora, avente un chiaro disturbo di personalità).

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i componenti della famiglia G. (ossia C. ed i genitori), articolati) in tre mezzi, il padre, ed in ulteriori due, i suoi genitori e nonni.

4. L’avv. M.S., quale tutrice e curatrice speciale della minore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale (Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che avrebbero dato la prova della falsità della perizia e dell’inutilizzabilità della stessa: art. 360 c.p.c., n. 5) il signor G.C., padre della piccola C., lamenta una “vera e propria ingiustificata persecuzione, con gravi omissioni e relazioni false e lacunose”: la CTU sarebbe superficiale (ottenuta sulla base di un’ora di colloqui); i servi sociali sarebbero in aperto conflitto; un’educatrice (tale P.) avrebbe falsamente riferito alcune circostanze.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale (Omesso esame di prove e fatti: art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3) il predetto signor G., censura ancora la CTU perchè basata su falsi presupposti di fatto, sul difetto di test psicologici, sulla mancanza di accertamenti relativi agli incontri protetti tra il padre e la figlia. Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia omesso di motivare sulla riscontrata sua ostilità, sulle querele da lui presentate (contro gli assistenti sociali, sulla falsa perizia); che il giudice abbia recepito acriticamente la CTU, non abbia valutato correttamente i suoi comportamenti in ordine alle richieste dei controlli clinici sul suo presunto stato di tossicodipendenza, sui disturbi psichici; che non gli avrebbe offerto alcuna possibilità di dimostrare la sua capacità genitoriale, avrebbe considerato violate alcune prescrizioni che invece non lo sarebbero state (tranne l’esame del capello, giustificata da motivi di salute e dai suoi costi). La Corte, poi, avrebbe confermato tali valutazioni.

3. Con il terzo (Omesso esame un fatto decisivo: art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza per mancata statuizione sulla domanda di modifica del punto n 7 della sentenza di primo grado) il menzionato signor G., censura la pronuncia nella parte in cui – nonostante avesse proposto appello e fosse stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato – non avrebbe diversamente provveduto sulle spese della CTU, poste a carico, per un terzo ciascuno, del padre, della madre e dei nonni della piccola C..

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale (Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e contraddittorietà della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) i nonni, i signori G.- S., lamentano che, in relazione alla possibile interferenza del figlio e alla loro presunta non consapevolezza dei problemi che affliggono quest’ultimo, non si sia considerato che: essi hanno anche una figlia, sposata e – a sua volta – con figli, del tutto estranea al fenomeno della tossicodipendenza; avevano cercato di giustificare il figlio in relazione a episodi umanamente piuttosto comprensibili; avrebbero in proprietà un immobile capace di ospitare la nipotina; nessuna traccia di turbe psichiche avrebbero avuto segnalata dagli organi preposti (neppure dal Sert), se non dalla superficiale relazione peritale; non avrebbero responsabilità per la tossicodipendenza del figlio. Nè saprebbero spiegarsi la loro inadeguatezza in relazione a tali presunte mancante comprensioni, tanto più se non segnalate dagli organi pubblici preposti a farlo.

5. Con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 184 del 1983, artt. 1,8,10 e 15; artt. 29 e 30 Cost.): art. 360 c.p.c., n. 3; omessa o insufficiente motivazione) i nonni contestano l’esistenza dello stato di abbandono della nipotina, con la quale sarebbero stati sempre in contatto. Richiamano il diritto (prioritario) del minore di crescere nella famiglia di origine, nell’ambito della quale non vi sarebbero contrasti tra il padre ed i genitori. E nessuna prova vi sarebbe (se non mere supposizioni, peraltro riguardanti la presunta incomprensione delle problematiche psicologiche del proprio figlio, per le quali non esisterebbe neppure un qualsivoglia concreto accertamento) circa l’inadeguatezza dell’offerta di vita alla minore da parte di loro stretti congiunti.

6. I due ricorsi, sia pure proposti con lo stesso atto, redatto dallo stesso difensore, da tenere tra loro distinti quanto alla situazione sostanziale fatta valere ed al fondamento della legittimazione di ciascuno dei ricorrenti, tuttavia, possono essere trattati congiuntamente quanto ai primi due motivi di ciascuno, essendo tra di loro strettamente connessi.

7. Tali motivi (che esauriscono integralmente il ricorso proposto dai nonni della minore, ma non anche quello del genitore) sono del tutto inammissibili, per una pluralità di ragioni concorrenti:

a) perchè in buona parte non autosufficienti, in quanto non dicono “se, come, quando e dove” le questioni agitate siano state poste all’esame dei giudici della fase di merito;

b) perchè si risolvono nella scelta del materiale probatorio acquisito e nella richiesta di un riesame di fatti, circostanze e valutazioni espresse in sede di merito; riesame precluso al giudice di legittimità anche quando la questione viene proposta sotto le spoglie di un preteso errore di diritto;

c) perchè sovente contestano le valutazioni e gli accertamenti svolti dal Tribunale (ossia dal giudice di primo grado), mentre in questa sede è valutabile solo il decisum del giudice di appello (che viene chiamato in causa solo per aver confermato il dictum giudiziale, senza un esame attento e puntuale del ragionamento ad esso sotteso);

d) in quanto le censure hanno tutte di mira la motivazione che, ove anche non sia stata invocata come una censura motivazionale (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), facendo comunque valere presunti vizi di violazione di legge, nella sostanza si infrangono sull’interpretazione chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 (la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.).

8. La terza censura del ricorso proposto da G.C., che attiene ad un errore di diritto, è manifestamente infondata, in quanto, come già affermato da questa Corte, “per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 3, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la decisione, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.” (Sez. L -, Sentenza n. 1705 del 23/01/2017).

9. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le parti ricorrenti condannate in solido al pagamento delle spese processuali (liquidate come in dispositivo).

PQM

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200, 00 per esborsi, oltre alle spese processuali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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