Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22692 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12101-2016 proposto da:

PUGLIA ESPANSI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO TABY

19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRA BALDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19704/2016 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Puglia Espansi srl proponeva ricorso avverso atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 1072 del 18.2.2013 emesso dal Comune di Bari per il pagamento della somma complessiva di Euro 237.076 per imposta sanzioni ed interessi relativa alla TARSU per gli anni di imposta 2008-2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso.

3. Sull’appello interposto da Puglia Espansi srl, la Commissione Regionale Tributaria della Puglia rigettava l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 era stato tempestivamente notificato dal momento che il termine di decadenza secondo quanto previsto dalla L. n. 296 del 2007 andava a spirare il 31.12.2014; b) che la determinazione della superficie tassabile era stata effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Puglia Espansi srl affidandosi a tre motivi; il Comune di Bari si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR tenuto conto che l’occupazione dell’immobile era avvenuta il 3 luglio 2006 con la conseguenza che la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2007 e che per l’anno di imposta 2008 il termine di decadenza per l’accertamento andava effettuato il 31 dicembre 2013 e non entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR reso una motivazione apparente omettendo di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrazione del fatto che nel 2006 era presente solo un corpo di fabbricato di mq 1.303,49 e che le ulteriori unità per mq 2.406,52 erano state successivamente realizzate e completate solo nell’anno 2010

1.3 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e art. 64, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia applicato a partire dall’anno 2011 l’imposta su un bene ancor prima della sua esistenza in violazione della normativa istitutiva del tributo.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Dal canto suo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita “I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali”.

2.2 Dal combinato disposto delle norme sopra passate in rassegna si evince che per l’anno 2008, essendo già stata presentata dal contribuente denuncia a seguito di occupazione dell’immobile nel 2006 e non essendo intervenute modifiche dei locali e delle aree tassabili, il quinquennio decorre dal termine di scadenza del versamento e, quindi, dal 31.12.2008. Ne consegue che la notifica dell’accertamento, effettuata il 3.1.2014, non è avvenuta in tempo utile.

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

3.2 Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR non è connotata da tali deficienze. Il giudice di seconde cure, infatti, sia pur con motivazione sintetica, ha dato conto delle ragioni della sottoposizione al tributo della complessiva superficie pari a mq 3.710 affermando che era stata la stessa contribuente a dichiarare, con decorrenza dal luglio 2006, la tassabilità dell’intera area e precisando che dalla documentazione depositata agli atti del giudizio dalla ricorrente non era dato evincersi l’esatta estensione delle aree oggetto degli eccepiti lavori di ampliamento nè i motivi per cui dette aree non sarebbero tassabili in quanto non produttive di rifiuti.

4. Il terzo motivo non merita accoglimento.

4.1 La CTR nel confermare la legittimità dell’avviso di accertamento che ha sottoposto alla TARSU la superficie che il contribuente ha dichiarato di aver occupato sin dal 2006 ha correttamente applicato il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1.

5. In accoglimento del primo motivo l’impugnata sentenza va cassata; la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso limitatamente all’anno di imposta 2008. Sussistono giusti motivi in relazione al complessivo esito della lite per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente all’anno 2008. Compensa interamente tra le parti le spese del complessivo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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