Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22691 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2239/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– ricorrente –

contro

FRATELLI R. SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

DOMENICO MARTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. PAOLA CECCHETTO, in Roma, Via Berengario, 10;

– controricorrente –

avverso la sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina n. 735/40/11 depositata il 21 novembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto relativo ad avvisi di accertamento precedentemente impugnati;

che la CTP di Latina ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 21 novembre 2011, ha accolto l’appello della contribuente;

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

che parte ricorrente ha depositato in data 11 luglio 2017 richiesta di sospensione del processo a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, e che l’AGENZIA DELLE ENTRATE, con istanza in data 28.05.2018, nel dare atto che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della posizione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nonchè l’estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, essendo stata definita con altro coobbligato la controversia avente ad oggetto il credito oggetto del presente giudizio e non essendoci alcun interesse ulteriore alla prosecuzione del giudizio, il che comporta che “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente” (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11), con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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