Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22690 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 18279/2012 R.G. proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA (C.F. (OMISSIS)), già

MELIORBANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. ROBERTO TIEGHI, dall’Avv. ANDREA

ALIBERTI e dall’Avv. ERNESTO MARIA RUFFINI, con domicilio eletto in

Roma, Via Sicilia, 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara n. 723/10/11 depositata il

4 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale MASTROBERARDINO PAOLA, che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del

ricorso incidentale;

Fatto

RILEVATO

CHE:

Dagli atti del procedimento risulta che MELIORBANCA SPA, già cessionaria del credito IVA di MERKER YSHIMA SPA, già erogato dall’Ufficio IVA di Pescara, ha impugnato l’avviso di pagamento, con cui l’Agenzia delle Entrate invitava 41 rimborso di parte del credito erogato, oltre accessori, salva la prestazione di garanzia D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38-bis, in forza dell’accertamento notificato al cedente;

la CTP di Pescara ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con sentenza depositata in data 23 giugno 2011, ha rigettato l’appello, evidenziando che:

– sussiste la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla domanda di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di IVA;

– l’avviso di accertamento dal quale ha auto origine il contenzioso, pur annullato, è oggetto di sentenza non definitiva in quanto impugnata in grado di appello;

che la liberazione del cessionario non sussiste, non essendovi stata esecuzione della prestazione da parte dell’obbligato principale, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a chiedere l’escussione della garanzia;

– che la garanzia prestata, nelle forme del contratto autonomo di garanzia, non è accessoria rispetto alla obbligazione garantita;

propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi cui resiste la società contribuente con controricorso, la quale propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse onere del contribuente provare che il coobbligato solidale abbia adempiuto la prestazione; deduce parte ricorrente che il contribuente non può essere gravata dell’onere di provare circostanze di cui l’amministrazione finanziaria sia in possesso, quali la circostanza che la società cedente il credito IVA contestato ha prestato fideiussione all’Agenzia delle Entrate e che l’Agenzia delle Entrate ha escusso la garanzia;

con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la ricorrente avrebbe dovuto provare l’esecuzione della prestazione (il pagamento del coobbligato), laddove la circostanza si sarebbe dovuta provare dall’amministrazione finanziaria quale attore in senso sostanziale;

con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha censurato la condotta dell’Agenzia delle Entrate, laddove la stessa non ha assolto all’onere di provare l’esito dell’escussione della garanzia da parte del cedente;

il controricorrente ha spiegato ricorso incidentale condizionato con cui ha denunciato violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, laddove la CTR ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice tributario la presente controversia, anzichè ritenere il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario;

parte ricorrente, nel depositare memoria ex art. 378 c.p.c., ha dato atto che il cedente si è avvalso della definizione agevolata a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, con estinzione del giudizio, già pendente davanti al giudice del rinvio e che il giudice del rinvio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, previa restituzione delle polizze fideiussorie da parte del cedente in AS;

trattandosi di richiesta di restituzione di credito IVA avente origine in un rapporto definito, il ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso, essendo venuto meno l’interesse a contraddire del controricorrente;

deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nonchè l’estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, essendo stata definita con altro coobbligato la controversia avente ad oggetto il credito oggetto del presente giudizio e non essendoci alcun interesse ulteriore alla prosecuzione del giudizio, il che comporta che “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente” (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11);

che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono soggette a compensazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA