Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22690 del 02/11/2011
Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di giurisdizione richiesto di ufficio da TAR della
Campania nella causa vertente tra:
S.F., elettivamente domiciliata in Napoli, Centro
Direzionale Is. G/1, presso l’avv. Pennacchio Luciano che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comitato Zonale-Specialistica Ambulatoriale di (OMISSIS) e ASL
Napoli
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Napoli, Seg. TAR, presso
l’avv. Fusco Maria che la rappresenta e difende;
– convenuta –
e nei confronti di:
M.A., elettivamente domiciliata in Napoli, Centro
Direzionale Is. E/4 Pal. Fadim., presso l’avv. Vincenzo Duello che la
rappresenta e difende in unione con l’avv. Sergio Russo;
– convenuta –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. FEDELI Massimo, il quale ha
concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
amministrativo.
Fatto
LA CORTE
rilevato che con avviso n. 3024 del 21/12/2009 sono stati pubblicati i turni vacanti di biologia presso il Presidio Ospedaliero di (OMISSIS) dell’ASL Napoli (OMISSIS); che ha presentato domanda anche la dott.ssa S.F., posizionata al n. 110 della graduatoria regionale per la branca di biologia;
che con determinazione in data 26/1/2010 la Commissione di valutazione presso il Comitato zonale ha, però, ritenuto che la dott.ssa S. non avesse documentato il possesso della necessaria esperienza e con successiva determinazione del 2/2/2010 ha assegnato 6 ore di turni vacanti alla dott.ssa M.A.;
che la dott.ssa S. si è allora rivolta al Tribunale di Napoli per l’accertamento del suo diritto alla copertura dei turni ed al risarcimento dell’intero danno patito; che con sentenza pubblicata il 28/6/2010 il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione;
che la dott.ssa S. ha riassunto a quel punto la causa davanti al TAR della Campania, il quale ha sollevato di ufficio questione di giurisdizione, osservando in proposito che l’inserimento negli elenchi redatti dal Comitato zonale non integrava una fattispecie di graduatoria concorsuale ed era finalizzato alla stipula di una convenzione di natura privatistica, nell’ambito della quale il sanitario rivestiva una posizione di vero e proprio diritto soggettivo che nessuna delle parti del giudizio a quo ha svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amminstrativo; che la questione oggetto di causa è già stata affrontata da queste Sezioni Unite, che con sentenza n. 7187 del 2011 hanno da ultimo ribadito quanto stabilito da C. cass n. 8087 del 2007 in ordine alla devoluzione al giudice amministrativo e delle controversi attinenti alla mancata ammissione di un medico alla selezione per la costituzione di un rapporto professionale in regime di convenzione;
che non ravvisandosi ragione per discostarsi da tale indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia promossa dalla dott.ssa S. per contestare la sua estromissione dalla selezione a causa della mancata prova dei requisiti per l’ammissione;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti interessati.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa dalla dott.ssa S. davanti al TAR della Campania.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011