Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2269 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4927-2018 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELI ERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DUILIO BALOCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 43/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

l’08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che N.L., cittadino della Guinea, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Cagliari dell’8 gennaio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che egli ha proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi: i primi quattro motivi deducono infondatamente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), conv. in L. n. 46 del 2017, per avere soppresso il reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia, ma il dubbio è stato fugato da Cass. n. 27700/2018; per avere eliminato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato nel tempo occorrente per l’acquisto di definitività dello stesso e per non avere il legislatore previsto la necessità dell’audizione del richiedente asilo quando manchi l’acquisizione della videoregistrazione, ma i suddetti dubbi di costituzionalità sono fugati da Cass. n. 17717 e 32319/2018;

il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 13, che sarebbe da interpretare nel senso della necessità di disporre l’audizione del richiedente asilo in mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ma diverso è l’orientamento seguito da Cass. n. 32319/2018 cui si deve dare continuità;

il sesto motivo, che lamenta la mancata acquisizione della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, è infondato: come risulta dal ricorso, il tribunale ha tenuto l’udienza e ciò è sufficiente per escludere la denunciata violazione di legge, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17717/2018), tanto più che egli ha partecipato all’udienza ed ha risposto ad alcune domande del giudice;

il settimo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza verificare i parametri della vulnerabilità e della integrazione nel paese d’accoglienza, è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria revisione di apprezzamenti di fatto congruamente compiuti dai giudici di merito;

il ricorso è rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Spad..

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA