Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2269 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15955 – 2015 R.G. proposto da:

B.P., c.f. (OMISSIS), S.M.R., c.f. (OMISSIS),

SA.MA., c.f. (OMISSIS), N.E., c.f. (OMISSIS),

BO.GI. c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Valadier, n. 43, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Romano che

li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso il decreto dei 17.11.2014/30.1.2015 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giovanni Romano per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 5.7.2012 B.P., S.M.R., Sa.Ma., N.E. e Bo.Gi. si dolevano per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) -, al cui passivo avevano domandato ed ottenuto l’ammissione.

Deducevano in particolare che il fallimento era stato dichiarato dal tribunale di Trapani con sentenza del 24.10.1991 e non era stato ancora chiuso alla data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001; che a seguito di ricorso esperito in data 1.2.2007 avevano già conseguito, ciascuno, l’indennizzo di Euro 3.000,00 per l’irragionevole durata della procedura – presupposta -, quale protrattasi sino alla data – 1.2.2007 – di deposito della pregressa istanza.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro a ristoro dei danni subiti per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” successiva all’1.2.2007 un equo indennizzo indicato, per ciascuno di essi, in misura pari ad Euro 5.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; con il favore delle spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Deduceva che i ricorrenti avevano già ottenuto, ciascuno, l’indennizzo in misura pari ad Euro 3.000,00.

Con decreto dei 17.11.2014/30.1.2015 la corte d’appello di Caltanissetta accoglieva il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare a ciascun ricorrente per l’ulteriore periodo di irragionevole durata la somma di Euro 2.208,00; compensava per 1/2 le spese di lite e condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la residua metà.

Dava atto previamente la corte che, alla stregua degli esiti del giudizio scaturito dalla precedente domanda ex lege n. 89 del 2001, dovevasi “ritenere accertato il presupposto per la liquidazione dell’ulteriore periodo di irragionevole durata della procedura concorsuale decorrente dalla originaria domanda proposta (…) in data 01.02.2007, sino alla data di proposizione del presente ricorso” (così decreto impugnato, pag. 4).

Indi esplicitava che per l’ulteriore periodo irragionevole pari ad anni quattro e mesi cinque” (così decreto impugnato, pag. 4) l’indennizzo poteva esser quantificato in Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo B.P., S.M.R., Sa.Ma., N.E. e Bo.Gi.; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato Giovanni Romano.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte E.D.U..

Deducono che – in via del tutto apodittica ed in violazione del giudicato esterno (certamente vincolante per la decisione da assumere sulla riproposizione della domanda di equa riparazione)” (così ricorso principale, pag. 14) la corte ha liquidato la somma di Euro 500,00 per ogni anno di irragionevole durata.

Deducono che comunque la quantificazione dell’indennizzo, quale operata dalla corte di merito, non si conforma nè ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, che li ha indicati in Euro 750,00 per i primi tre anni di irragionevole durata ed in Euro 1.000,00 per gli anni successivi, nè ai parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte E.D.U..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Deduce che in dipendenza della tutela indennitaria già precedentemente accordata decorre ex novo un ulteriore periodo di durata ragionevole; che pertanto nel periodo di durata ragionevole, da computare ex novo e pari, per una procedura di media complessità, a sei anni, restava ricompreso il periodo ulteriore di durata ritenuto irragionevole dalla corte distrettuale; che quindi la richiesta indennitaria andava respinta.

Il ricorso principale è destituito di fondamento.

Si rappresenta in primo luogo che non vi è violazione del giudicato esterno.

Ed invero questa Corte spiega che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. sez. lav. 2.3.1998, n. 2217; Cass. sez. un. 14.6.1995, n. 6689; Cass. sez. lav. 17.6.2003, n. 9685).

E spiega ulteriormente che la riferita preclusione non sussiste con riguardo alla domanda risarcitoria che, pur fondata su causa petendi già dedotta in precedente giudizio fra le stesse parti (nella specie, illegittimità delle opere eseguite dal proprietario del piano sovrastante in edificio condominiale), sia rivolta a conseguire il ristoro di un danno autonomo e distinto (nella specie, in quanto afferente a locali diversi da quelli per il cui danneggiamento si era in precedenza agito) (cfr. Cass. 23.4.1977, n. 1529).

In questi termini è agevole argomentare che diversa è l’azione esperita in data 1.2.2007 rispetto all’azione esperita in data 5.7.2012, siccome differente è il petitum dell’una e dell’altra domanda.

Propriamente con l’azione dapprima esercitata si è invocato il ristoro (petitum) del paterna d’animo sofferto per l’irragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta” quale protrattasi sino al 31.1.2007, con l’azione dipoi introdotta – da cui è scaturito il presente ricorso per cassazione – si è invocato il ristoro (petitum) del “danno da irragionevole durata a partire dalla data di proposizione della prima domanda ex L. n. 89 del 2001 (01.02.2007) fino alla data di presentazione del presente ricorso” (così ricorso principale, pag. 10).

Evidentemente nei medesimi surriferiti termini neppure può esser recepito l’assunto dei ricorrenti principali secondo cui “i giudici nisseni hanno liquidato la somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo anzichè, come richiesto (…) di Euro 1.000,00 (…) in virtù del giudicato formatosi nel precedente giudizio” (così ricorso principale, pag. 14).

Si rappresenta in secondo luogo che questa Corte ha chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può, tuttavia, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli (cfr. Cass. 28.5.2012, n. 8471; Cass. 30.7.2010, n. 17922).

In tal guisa la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte E.D.U. non costituisce, a rigore, violazione di legge ed, al più, può integrare vizio della motivazione (cfr. Cass. 7.11.2011, n. 23029).

Conseguentemente la denuncia altresì veicolata dall’unico motivo del ricorso principale riveste valenza in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ben vero nella formulazione applicabile regione temporis, ossia in rapporto alla formulazione scaturita dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Rileva dunque l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, da un canto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, dall’altro, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Caltanissetta ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito (“un indennizzo pari ad euro 500,00 per ogni ulteriore anno di ritardo rispetto al periodo già valutato (…) in considerazione del ristoro comunque intervenuto”: così decreto impugnato, pag. 4) con motivazione in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua e coerente sul piano logico – formale.

E ciò tanto più giacchè la corte di merito ha da decidere con decreto, sicchè ben può la motivazione assumere caratteri di sommarietà a condizione che si riescano ad individuare – siccome nel caso in esame – almeno per grandi linee ed anche dall’insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata (cfr. in tal senso Cass. 18.2.2013, n. 3934).

Per altro verso, che la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa (ovvero l’asserito sofferto paterna d’animo correlato alla pretesa “irragionevole- durata del fallimento “presupposto per il periodo decorrente dall’1.2.2007).

D’altra parte questo Giudice del diritto ha chiarito che legittimamente il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari C.E.D.U. qualora accerti la modestia della “posta in gioco” sia per il valore della causa, sia per la natura collettiva del ricorso – siccome, appunto, nella fattispecie – che può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e, di conseguenza, ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi (cfr. Cass. 12.7.20112, n. 15268).

Destituito di fondamento è pur il ricorso incidentale.

Si rappresenta al riguardo che, al di là del rilievo per cui i ricorrenti principali hanno legittimamente inteso esperire due diverse domande di equa riparazione in relazione a frazioni cronologiche distinte della procedura fallimentare “presupposta- (possibilità per nulla preclusa, giacchè la,fattispecie, ratione temporis, non intercetta il disposto dell’art. 4 – “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva” – della L. n. 89 del 2001), il fallimento “presupposto” tuttavia non può che essere considerato unitariamente.

Cosicchè per nulla può esser condivisa la prospettazione del Ministero controricorrente -del decorso ex novo di nuovo termine di durata ragionevole in caso di intervento di tutela indennitaria in corso di procedura” (così controricorso, pag. 13).

Si giustifica in dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale e dunque in dipendenza della reciproca soccombenza l’integrale compensazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 sez. civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA