Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2269 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2269 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 14631/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente contro

Immobili Hanni Konrad S.r.l.

già Schlanderser Bau

G.m.b.h. – elettivamente domiciliata in Roma, Via F.
Confalonieri n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Luigi
Manzi, che con l’Avv. Michael Gruner la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 03/02/2014

– controricorrente e sul ricorso proposto da:
Immobili Hanni Konrad S.r.l. – già Schlanderser Bau
G.m.b.h. – elettivamente domiciliata in Roma, Via F.
Confalonieri n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Luigi

difende, giusta delega a margine del controricorso;

ricorrente incidentale

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
pro tempore,

Centrale

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ppe

legis;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 191/01/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 7 maggio
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Carlo Maria Pisina, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega dell’Avv.
Luigi Manzi, per la controricorrente;

2

Manzi, che con l’Avv. Michael Gruner la rappresenta e

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del primo motivo del ricorso principale,
da accogliersi p.q.r. sia il ricorso principale e sia
quello incidentale.

Con l’impugnata sentenza n. 191/01/08, depositata il 7
maggio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, in riforma della decisione n. 411/52/06 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accoglieva
in parte il ricorso della contribuente Schlanderser Bau
G.m.b.h. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione
d’imposta di registro, con cui l’Ufficio aveva elevato
il valore di un “compendio immobiliare”, acquistato in
Roma, con atto sub condiciones registrato il 30 giugno
2000, dalle dichiarate lire 9.800.000.000, alle
accertate lire 22.180.000.000; in pratica, in ragione
del detto parziale accoglimento del ricorso della
contribuente, la CTR riduceva del 35% il valore
accertato dall’Ufficio, che veniva così determinato in
soli e 7.444.800,00.
Per quanto rimasto d’interesse la CTR, preliminarmente
ritenuto che “dall’esame della normativa innanzi
richiamata si evince senza indugio che la richiesta di
condono avanzata dalla società è da ritenersi
inammissibile giacché l’accertamento

a quo è

stato

notificato 1’11 novembre 2003 e quindi prima del
termine del l ° gennaio 2004 per l’accesso al condono,

3

Fatto

ragione per cui è legittimo il diniego opposto
dall’Ufficio di cui alla nota dell’8.4.2004”, dopo aver
osservato

che

non

solo

“nella

stima

tecnica,

differentemente da quanto previsto dall’art. 51 d.p.r.
131 del 1986,

sono state prese a riferimento

valutazioni per beni similari risalenti agli anni 1990,

dalla data di

compravendita”,

ma

che

altresì

dall’Ufficio “non era stato considerato, anche perché
non adeguatamente documentato con la copia dei
contratti, che alcuni immobili erano in stato di
locazione e che per gli altri, in quanto dotati di
rendita catastale, il valore relativo poteva essere
stabilito secondo il criterio di valutazione automatica
previsto dall’art. 52 del richiamato d.p.r. 131 del
1986”, statuiva, “anche in relazione a motivi di
equità”, che “il valore del compendio immobiliare di
cui trattasi possa determinarsi in complessive lire
14.417.000.000, pari a euro 7.445.800,00, abbattendosi
del 35% il valore accertato di lire 22.180.000.000”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso, a sua
proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad
un unico mezzo.
Al ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia delle
Entrate resisteva con controricorso.
Diritto

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1991 e 1992, anziché a quelle degli ultimi tre anni

1. I ricorsi principale ed incidentale debbo esser
riuniti a’ sensi dell’art. 335 c.p.c.
2. Col primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia
delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art.
360, comma l, n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Nullità della sentenza per violazione dell’art. 21

2, d.lgs. 218/97″; questo perché, secondo l’Agenzia
il

delle Entrate,
liquidazione

ricorso avverso l’avviso di

sub iudice

doveva intendersi definitivo

per mancanza di tempestiva impugnazione, non potendosi
aggiungere agli ordinari sessanta giorni di cui
all’art. 21, comma l, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
gli

ulteriori

presentazione

giorni

novanta

dell'”istanza

di

decorrenti

dalla

accertamento

con

adesione” di cui all’art. 12, comma l e 2, d.lgs. 19
giugno

1997,

n.

in

218;

effetti,

a

giudizio

dell’Agenzia delle Entrate, doveva ritenersi
1′ “inapplicabilità di tale regola al caso di specie”,
in quanto la contribuente l’avrebbe “implicitamente
rinunciata per fatti concludenti”, questi ultimi
consistiti nell’avere nelle more del procedimento di
accertamento per adesione presentato un’inconciliabile
“distinta istanza per la chiusura della controversia ai
sensi dell’art. 11 legge 289/02”; il quesito era
quindi: “se, a fronte di un avviso di rettifica e
liquidazione dell’imposta di registro relativa ad una
compravendita immobiliare, impugnato dalla parte
acquirente successivamente al decorso dei 60 gg. dalla

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d.lgs. 546/92 e falsa applicazione dell’art. 12, comma

sua notifica alla stessa, violi l’art. 21 d.lgs.
546/92, dando nel contempo falsa applicazione dell’art.
12 comma secondo d.lgs. 218/97, la sentenza della CTR
che escluda la tardiva proposizione del ricorso,
ritenendo applicabile la proroga di 90 gg. prevista dal
secondo comma dell’art. 12 cit., avendo la parte

adesione, anziché prendere atto che quest’ultima doveva
implicitamente considerarsi caducata per non avere la
contribuente accolto l’invito al contraddittorio
ritualmente formulatole, a tal fine, dall’Ufficio, e
per aver nel contempo presentato una successiva domanda
di condono ai sensi dell’art. 11 1. 289/02, con ciò
dimostrando di non aver ulteriore interesse alla
definizione ex art. 12 cit.”.
Il motivo è infondato.
In effetti, come questa Corte ha avuto occasione di
chiarire, seppur con riferimento ad una diversa
fattispecie, in mancanza di specifiche ulteriori
espresse previsioni di decadenza oltre a quella
conseguente all’impugnazione dell’atto di cui all’art.
12, comma 2, d.lgs. n. 218 cit., il venir meno della
sospensione del termine di novanta giorni può
discendere solo da un’univoca manifestazione di volontà
di rinuncia del contribuente (Cass. sez. trib. n. 2857
del 2012). E, del resto, ad identiche conclusioni era
già in precedenza pervenuta Corte cost. ord. n. 140 del
2011, valutando non irragionevole la previsione di un
termine fisso entro cui le parti fino all’ultimo

6

precedentemente presentato istanza di accertamento con

possono addivenire ad un accordo ed a meno del caso
previsto della proposizione del ricorso avverso l’atto
fiscale e del caso di esplicita volontà di rinunciare
al procedimento di “accertamento con adesione”
(utilmente, nella medesima direzione, vedesi altresì
Cass. sez. trib. n. 7334 del 2012).

delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1
d.lgs. 546/92 e 113 c.p.c.”; a giudizio dell’Agenzia
delle Entrate, difatti, la CTR avrebbe determinato il
valore dell’imponibile ereditario “ricorrendo ad una
valutazione equitativa”; equità “sostitutiva” ex art.
113, comma 1, c.p.c. che, però, sosteneva quindi
l’Agenzia delle Entrate, doveva considerarsi
assolutamente proibita nel rito tributario; il quesito
era: “se, a fronte di un avviso di rettifica e
liquidazione dell’imposta di registro relativa alla
compravendita immobiliare, violi l’art. 113 c.p.c. (e
per l’effetto anche l’art. 1 d.lgs. 546/92 che lo
richiama) la sentenza della CTR che disponga un
abbattimento del 35% del valore del bene, come
originariamente liquidato dall’Ufficio, giustificando
tale decisione anche con non meglio individuate ragioni
di equità, e non precisando assolutamente quale
incidenza abbia avuto siffatta valutazione rispetto ad
ulteriori eventuali considerazioni basate invece su
parametri oggettivi, anziché limitarsi, se del caso, a

7

3. Col secondo motivo del ricorso principale, l’Agenzia

far uso di questi ultimi, non essendo consentito da
alcuna norma di legge il ricorso al criterio equitativo
nell’ambito del processo tributario”.
4. Col terzo motivo del ricorso principale, la sentenza
veniva censurata a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 4,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Nullità della sentenza

c.p.c. e 118 att. c.p.c., nonché 111 Cost.”; questo
perché, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la CTR,
essendosi “servita del parametro equitativo”, avrebbe
omesso di “materialmente” spiegare le ragioni della
decisione; il quesito era: “se, a fronte di un avviso
di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro
relativa ad una compravendita immobiliare, violi l’art.
36 d.lgs. 546/92, unitamente agli artt. 132 e 118 disp.
att. c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., la sentenza
della CTR che disponga l’abbattimento del 35% del
valore del bene, come originariamente liquidato
dall’Ufficio, fondando tale decisione anche su non
meglio individuate ragioni di equità, delle quali non
viene descritto il contenuto essenziale né i parametri
di riferimento, né precisando quale incidenza abbia
avuto siffatta valutazione rispetto ad eventuali
ulteriori considerazioni basate invece su parametri
oggettivi, anziché limitarsi, se del caso, a far
esclusivo uso di questi ultimi, in modo tale, tra
l’altro, da rendere palesi e razionalmente sindacabili
le ragioni del proprio intendimento”.

8

per violazione degli art. 36 d.lgs. 546/92 nonché 132

5. Il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta
connessione possono esser esaminati congiuntamente,
sono infondati.
Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di
puntualizzare, l’attività estimativa in parola non
implica, da parte del giudice, alcun tipo di esercizio

ultima si traduce, come noto, nello statuire
prescindendo

in toto dalla disciplina legislativa; la

CTR, invece, nella stima del compendio, come si è avuto
cura di evidenziare in narrativa, non ha considerato le
condizioni soggettive delle parti tralasciando di
applicare le norme; bensì, nell’attività estimativa in
discorso, la CTR ha in realtà semplicemente esercitato
i poteri discrezionali di valutazione pst

at vi di cui

disponeva con riferimento alla stima in atti ed ad
altre concrete circostanze che dalla stessa CTR sono
state specificamente indicate (Cass. sez. trib. n. 4442
del 2010; Cass. sez. trib. n. 24520 del 2005).
6. Col quarto motivo del ricorso principale, l’Agenzia
delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, il
vizio di “Insufficiente motivazione”; in particolare,
l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che la CTR
aveva fatto riferimento alla stima tecnica,

ai

documenti di comparazione, allo stato di locazione,
alla rendita catastale, riteneva che la ridetta CTR non
avesse

però

chiarito

“se

e

quanta

parte

dell’abbattimento del 35% fosse imputabile a tali

9

di equità sostituiva ex art. 113 c.p.c., la quale

considerazioni
valutazioni

e
di

quanto
equità”.

invece
La

alle

sintesi

predette
del

fatto

controverso era: “l’avvenuto riscontro da parte della
CTR, delle caratteristiche peculiari ed oggettive dei
beni compravenduti,

al fine di riscontrare la

correttezza o meno della liquidazione del loro valore

momento che la legge sottopone ad imposta di registro
il reale valore di mercato del bene, desumibile da
elementi verificabili ed obbiettivi, e non invece una
sua

immotivata

valutazione

approssimativa

e/o

equitativa. Si riscontra un’insufficiente motivazione
del valore rideterminato dalla CTR, consistente in un
abbattimento del 35% di quello in precedenza liquidato
dall’Ufficio, laddove il giudice d’appello individua sì
anche una serie di parametri verificabili su cui
sarebbe possibile condurre la predetta valutazione, ma
poi precisa, inequivocabilmente, che il risultato
raggiunto è comunque dovuto anche all’applicazione di
ragioni di equità non meglio precisate, senza neppure
chiarire

se

e

abbiano

quanto

influito,

nella

determinazione dell’imponibile, i predetti caratteri
verificabili e quanto invece le considerazioni di pura
equità, delle quali non indica alcun contenuto”.
Il motivo è fondato.
In effetti, dopo aver dato conto dell’inutilizzabilità
della stima, in quanto fondata su comparazioni non
consentite e perché ivi non erano state tenute presenti
le locazioni, la CTR ha inspiegabilmente fatto derivare

10

imponibile da opera dell’Ufficio. Ciò è decisivo, dal

l’abbattimento del 35% senza alcun concreto riferimento
alla fattispecie pervenuta all’esame; nella sostanza,
mancando di indicare quali prove documentali avesse
preso in considerazione per giungere ad abbattere sino
al 35% il valore stimato dall’Ufficio.
7.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale

sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Nullità della sentenza per violazione
dell’art. 11 1. 289/02 e successive modifiche e
proroghe”; spiegava innanzitutto la contribuente che
l’art. 11, comma l, 1. n. 289 cit. prevedeva la
possibilità di “condonare” gli atti registrati entro il
30 novembre 2002, termine poi prorogato sino al 30
settembre 2003 ex art. 2, comma 46, 1. 24 dicembre
2003, n. 350, con istanza da presentarsi entro il 16
aprile 2003, termine poi prorogato al 16 aprile 2004

ex

art. 2 bis d.l. 24 giugno 2003, n. 143, a condizione
che non fosse stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione entro il 1 gennaio 2003, termine poi
prorogato al l gennaio 2004 ex’art. 2, coma 46, 1. n.
350 cit.; secondo la contribuente, poiché l’atto era
stato registrato il 4 marzo 2001, l’avviso di
accertamento notificato 1’11 novembre 2003 e la domanda
di condono il 21 gennaio 2004, la CTR aveva errato nel
giudicare inammissibile l’istanza di “condono”, quando
invece al l gennaio 2003 non era stato notificato alcun
avviso di rettifica e liquidazione, cosicché doveva
esser comunque riconosciuto il diritto di avvalersi del

11

condizionato, la contribuente censurava la sentenza a’

”condono”; il quesito era: “se a fronte di un’istanza
di definizione agevolata ai fini dell’imposta di
registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 11
1. 2712.2002 n. 289 e successive modifiche e proroghe,
presentata

in

data

21.1-23.1.2004

relativo

al

trasferimento di immobili avvenuto con atto a

30.6.2000 (le cui condizioni risultano avverate come da
atto del 7.3.2001 registrato il 4.6.2001 al 1036) il
mancato accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia
delle Entrate con riferimento al comma 46 dell’art. 2
1. 350/03 violi l’art. 11 1. n. 289/02 come prorogato
dall’art. 34 d.l. n. 269/03 e dall’art.23

decies dl.

355/04 operando così una netta disparità di trattamento
e pertanto una violazione del principio di eguaglianza
tra chi, venendosi notificare l’avviso di rettifica
entro il 31.12.2003 e abbia proposto istanza di condono
entro tale data in costanza della proroga e con la
legge finanziaria 2004 non ancora entrata in vigore e
chi invece abbia proposto l’istanza di definizione
agevolata solo dopo 1’1.1.2004, è legittimo o meno”.
Il motivo è infondato, giacché la piana lettura delle
disposizioni di legge è nel senso che l’istanza di
“condono” poteva esser presentata solo alla condizione
che nelle more non fosse stato notificato avviso,
l’allungamento del termine entro cui l’avviso ostativo
poteva essere notificato non pone questioni di
disparità

di

trattamento,

12

la

contribuente

ha

condizione sospensiva del 26.6.2000, registrato il

:”•777– TRi’7.’;’,\If
L3i

MATERIA TRIbUTARIA
semplicemente scelto fino all’ultimo di non avvalersi
della facoltà di condonare.
8. La sentenza deve quindi esser cassata ed il processo
rinviato per l’accertamento degli ulteriori fatti, la
definizione della controversia ed il regolamento delle
spese.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale;
respinge il primo, secondo e terzo motivo del ricorso
principale, accoglie il quarto; respinge il ricorso
incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, altra
sezione, che nel decidere la controversia dovrà
uniformarsi ai superiori principi e regolare altresì le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013

P.Q.M.

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