Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22689 del 28/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico

Cesi 72, presso lo studio dell’avv. Achille Buonafede, rappresentato

e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.

Barbara Ruggini che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo presso il fax 051/2750131 e la p.e.c.

barbara.ruggini.ordineavvocatiravenna.eu;

– ricorrente –

nei confronti di:

B.D., elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Gracchi 128, presso lo studio dell’avv. Valeria Biscardi (fax

06/3212431, p.e.c. valeriabiscardiordineavvocatiroma.org)

rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dalle avv.to Lia Biscottini (p.e.c.

liabiscottini.ordineavvocatiravenna.eu, fax 0544/31377) e Rita

Giardini (fax 0544/36552, p.e.c.

rita.giardini.ordineavvocatiravenna.eu);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/2015 della Corte d’appello di Bologna,

emessa in data 20 marzo 2015 e depositata il 27 novembre 2015, R.G.

n. 1377/2014;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. Ceroni Francesca che ha concluso per il rigetto del

ricorso e la condanna del ricorrente a responsabilità aggravata e

ha chiesto la trasmissione degli atti (sentenza tribunale Ravenna n.

1537/13) alla Procura presso il Tribunale per minorenni di Bologna

per eventuali iniziative ai sensi dell’art. 330 c.c. nei confronti

di M.P..

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 5/2014, ha dichiarato la separazione dei coniugi B.D. e M.P. addebitandola a quest’ultimo cui ha imposto il versamento mensile di un assegno di 1.500 Euro quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni G. ed E. non ancora autosufficienti economicamente e del figlio minore Nicola che ha affidato congiuntamente ai genitori fissando la sua residenza prevalente presso la madre. Ha assegnato la casa familiare alla B. per consentirle di abitarvi con i figli. Ha compensato interamente le spese processuali.

2. La Corte di appello di Bologna in parziale accoglimento del gravame di B.D. le ha affidato in via esclusiva il figlio N. disponendo che il padre possa vederlo due o tre volte a settimana senza orari prefissati secondo la volontà del minore e prevedendo che l’aumento della frequentazione con il padre, con la possibilità del pernottamento e di brevi periodi di vacanza avvenga progressivamente con l’ausilio e sotto la vigilanza dei servizi sociali di Ravenna. Ha posto a carico del M. un assegno mensile di 200 Euro a titolo di contributo al mantenimento della B.. Ha condannato il M. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Ricorre per cassazione M.P. che si affida a quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria difensiva: a) violazione o falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2 quanto all’addebito della separazione; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 337 ter e quater c.c. quanto all’affidamento del figlio N.; c) omesso esame delle risultanze della relazione del servizio sociale; d) violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 337 sexies c.c..

4. Si difende con controricorso B.D..

Diritto

RITENUTO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Bologna è incorsa in un errore di diritto fondando la statuizione relativa all’addebito della separazione sulla sola sussistenza di presunti comportamenti tenuti dal medesimo durante la convivenza matrimoniale, senza in alcun modo indagare il profilo del nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale.

6. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello basato la sua decisione non su presunti comportamenti ma sulle deposizioni testimoniali dei figli e sulla sentenza penale di condanna n. 1537/2013 emessa dal Tribunale di Ravenna. Da quest’ultima pronuncia si desume un comportamento reiterato del M., costituito da violenze e umiliazioni, inflitto alla B. e ai figli, iniziato dai primi anni ‘90 e protrattosi sino al 2011, comportamento che gli ha procurato una condanna a tre anni di reclusione per i reati di cui all’art. 572 c.p. uniti sotto il vincolo della continuazione. Non si vede quindi come il ricorrente possa dedurre un difetto di prova circa un comportamento talmente grave da essere stato sanzionato severamente anche in sede penale e che i figli hanno attestato nuovamente in questo giudizio. Non corrisponde al contenuto della motivazione l’affermazione del ricorrente circa l’omessa valutazione della Corte di appello sul nesso di causalità – che appare manifestamente evidente – fra tale condotta e la crisi del matrimonio. La Corte di appello ha infatti attribuito la durata del matrimonio all’effetto intimidatorio del comportamento iroso e violento del M. sul carattere debole e passivo della B. ma è evidente anche la volontà di evitare il fallimento di una unione da cui sono nati tre figli. A prescindere però da tali valutazioni della Corte di appello deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. civ. sez. 6-1 n. 11142 del 30 maggio 2016; Cass. civ. sez. 1 n. 817 del 14 gennaio 2011; Cass. civ. sez. 1 n. 7321 del 7 aprile 2005).

7. Con il secondo motivo il ricorrente ritiene del tutto apodittica la motivazione della Corte di appello secondo cui pregressi gravi comportamenti di M.P. rendono più conforme all’interesse del minore N. un suo affidamento esclusivo alla madre”. Secondo il ricorrente manca del tutto una ricognizione della idoneità genitoriale mentre la Corte di appello ha attribuito al figlio N. una paura della figura paterna che costituisce invece un mero convincimento della B.. Inoltre la Corte di appello ha equivocato le affermazioni contenute nella relazione dei Servizi sociali laddove si registra una situazione allo stato attuale corrispondente di fatto a un affidamento esclusivo ma non per responsabilità del ricorrente.

8. Con il terzo motivo di ricorso censura la decisione della Corte di appello che ha omesso l’esame delle conclusioni della relazione dei Servizi sociali secondo cui entrambi i genitori sono adeguati a svolgere il loro ruolo genitoriale.

9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono considerarsi inammissibili oltre che infondati. Il secondo motivo deduce una violazione di legge che è del tutto smentita dalla stessa illustrazione del motivo intesa a censurare la congruità e coerenza della motivazione. Il terzo motivo pur censurando la motivazione non coglie la ratio decidendi e indica quale fatto oggetto di omessa valutazione un giudizio sulla idoneità genitoriale che ha ovviamente costituito il presupposto della decisione. Il ricorrente cerca impropriamente di sostituire al riscontro della inidoneità dell’affidamento sotto il profilo della relazione esistente fra padre e figlio, profilo che è stato ben evidenziato dalla relazione dei Servizi sociali, una valutazione astratta della sua capacità genitoriale che, peraltro, prescinde completamente dai gravissimi comportamenti posti in essere nel corso del matrimonio e a cui deve ascriversi la situazione traumatica sofferta dai figli che, sempre secondo la relazione dei servizi sociali, è ancora in atto soprattutto per quanto riguarda il figlio minore. Sulla base di queste oggettive, e per niente apodittiche, valutazioni la Corte di appello ha ritenuto più confacente all’interesse del minore l’affidamento esclusivo alla madre senza peraltro precludere la possibilità di recuperare una genitorialità condivisa e comunque una relazione più significativa del figlio N. con il padre con l’ausilio e sotto la vigilanza dei Servizi sociali.

10. Con il quarto motivo si censura la decisione della Corte di appello di riconoscere alla B. il diritto a percepire dal M. un assegno mensile di mantenimento di 200 Euro in relazione alla situazione reddituale ed economica delle parti, e all’impegno connesso alla cura e al mantenimento dei figli.

11. Il motivo è inammissibile in quanto non chiarisce in cosa consista la violazione o falsa applicazione delle norme indicate nella rubrica e appare diretto a una riedizione del giudizio di merito che la Corte di appello ha compiuto nel rispetto dei parametri normativi e giurisprudenziali in materia di accertamento e quantificazione dell’assegno di mantenimento nel giudizio di separazione e con una motivazione che appare congrua ed esaustiva.

12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

13. Non possono essere accolte le richieste del Procuratore Generale riportate in epigrafe dovendosi escludere la ricorrenza dei presupposti per la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 vertendo il giudizio, oltre che sull’addebito della separazione e sull’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento, sulla verifica della corretta valutazione dell’interesse del minore in ordine al suo affidamento. Per ciò che concerne la richiesta di trasmissione va rilevato che essa si riferisce a una sentenza di condanna emessa in sede di giudizio penale mentre la sollecitazione ad eventuali iniziative ai sensi dell’art. 330 c.c. nei confronti del M. non può ritenersi di competenza di questo collegio giudicante.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 8.200 Euro di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c., comma 3 e l’istanza di trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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