Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22689 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia, elettivamente

domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde 2, presso lo studio

dell’avv. Clarizia Angelo, che lo rappresenta e difende per procura

in atti unitamente agli avv. Giuseppe Di Chio e Simona Rostagno;

– ricorrente –

nei confronti di:

srl Permasteelisa Interiors, Euphon Communication spa, Bodino spa,

L.e.m. sas di Melissari Giuseppe e C., C.P. ed C.

E.;

-intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso notificato agli arch. C.P. ed C. E. nonchè alle società Permasteelisa Interiors srl, Euphon Communication spa, Bodino spa e L.e.m. sas di Melissari Giuseppe e C., con il quale il Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia ha presentato istanza ex art. 41 cod. proc. civ. al fine di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa proposta dalla srl Permasteelisa Interiors per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione all’ATI spa Bodino dell’appalto per la fornitura e posa in opera di un allestimento museale e scenografico;

visto il successivo atto di rinuncia presentato dai difensori a ciò autorizzati con procura in calce all’atto stesso;

rilevato che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva, per cui non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento, dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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