Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22688 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2020, (ud. 08/03/2019, dep. 19/10/2020), n.22688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Robert – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6425/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO S.S., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viadotto Gronchi n. 13, edificio

B, int. 5, presso la Dott.ssa Maria Persico, rappresentato e difeso

dall’Avv. Livio Persico giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11219/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 19 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 marzo 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso della curatela fallimentare S.S. contro il diniego di rimborso dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2003;

2. ha ritenuto la CTR la tardività della notificazione dell’atto di appello in quanto spedito a mezzo posta il 20 maggio 2014 a fronte della notificazione della sentenza avvenuta il 18 marzo 2014, sicchè il termine breve di impugnazione era scaduto il 17 maggio 2014;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica il fallimento S.S. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.: la sentenza impugnata sarebbe solo apparentemente motivata, non essendo dalla stessa desumibile in base a quali elementi la CTR abbia ritenuto effettuata la notificazione dell’atto di appello il 20 maggio 2014; sotto altro aspetto, la sentenza sarebbe manifestamente illogica poichè risulta dagli atti di causa (distinta dell’elenco degli atti consegnati all’agente postale, allegata all’atto di appello) l’inoltro del plico raccomandato all’ufficio postale il 16 maggio 2014 e l’accettazione in pari data come da timbro apposto dall’ufficio postale sulla distinta;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, art. 20, comma 2, artt. 22,51,53 e 38 nonchè degli artt. 115 e 149 c.p.c. e art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4): ove la data considerata dalla CTR – sia pure implicitamente – fosse quella tratta dalla curatela dall’interrogazione telematica del sito internet di Poste Italiane s.p.a., si tratterebbe di documento privo di valore legale, attestante al più la “lavorazione” del plico da parte del centro postale, non la sua presentazione all’ufficio postale per la spedizione, unico adempimento rilevante per il notificante ai fini della tempestiva notificazione dell’atto;

6. il ricorso è complessivamente inammissibile;

7. inammissibile è il primo mezzo posto che, sotto il velo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), l’Agenzia ricorrente prospetta in realtà un vizio di motivazione (apparente ovvero illogica) in ordine a un fatto di natura processuale come, nella specie, la declaratoria d’inammissibilità dell’appello;

7.1. deve ribadirsi, in conformità a una giurisprudenza di legittimità più che consolidata, che è inammissibile la deduzione, con il ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione su un error in procedendo, qual è la violazione di una norma processuale, aspetto che rileva sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): infatti, quale sia stata la giustificazione del giudice del merito, la Corte di cassazione deve comunque accertare direttamente l’esistenza dell’invalidità di cui si discute essendo giudice anche del fatto (Sez. 2, 15 dicembre 2014, n. 26292; Sez. 3, 31 luglio 2012, n. 13683; Sez. L, 6 agosto 2003, 11883);

8. inammissibile è anche il secondo mezzo;

8.1. con esso l’Agenzia delle Entrate prospetta, in sostanza, l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere avvenuta la consegna della raccomandata all’ufficio postale il 20 maggio 2014 in contrasto con le risultanze documentali (pp. 8-11 del ricorso);

8.2. tuttavia, la falsa percezione della realtà (la spedizione a mezzo posta dell’atto di appello il 20 maggio 2014), non mediata da alcuna valutazione del fatto e in contrasto con le risultanze degli atti prodotti nel giudizio, configura un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4):

in altri termini, la CTR, senza procedere al giudizio sul fatto, si è limitata a rilevarlo, dando per assodata una circostanza che tale non era, così incorrendo in una “svista”; ma un errore siffatto, come è noto, non è deducibile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione (in tal senso, Sez. L, 24 agosto 2000, n. 11056; Sez. 3, 20 febbraio 1998, n. 1778).

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese liquidate in conseguenza.

Non sussistono le condizioni per il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778; Sez. 3, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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