Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22688 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16651/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI COLELLA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Fabrizio Zoli e dall’avv. Pierbiagio Tavaniello con domicilio eletto

presso il secondo procuratore ridetto in Roma, via Cassiodoro 6.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 7065/40/15 depositata il 28/12/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto;

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza gravata la CTR accoglieva l’appello del contribuente in riforma della sentenza di prime cure che aveva confermato la legittimità dell’atto impugnato, con il quale l’Amministrazione Finanziaria richiedeva il pagamento di maggiori accise sul gasolio per autotrazione per l’anno 2008 stante l’utilizzo in eccesso del beneficio di riduzione dell’agevolazione sulle accise per il consumo del carburante in parola;

l’Agenzia delle Dogane ricorre a questa Corte con atto affidato a due motivi; la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia error in procedendo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè contestuale falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 per avere la CTR erroneamente non dichiarato inammissibile il “ravvedimento operoso” perfezionato dal contribuente del quale era chiesto il riconoscimento solo in grado di appello;

– il motivo è inammissibile in quanto fuori bersaglio rispetto alla “ratio decidendi”;

– invero dalla lettura attenta della sentenza gravata, si evince come il riferimento all’istituto richiamato nel motivo non costituisce la ragione del decidere, in forza della quale la CTR è pervenuta alla statuizione contenuta in sentenza, ma mero obiter dictum dal momento che l’espressione “ravvedimento operoso” riportata in sentenza non fa riferimento all’istituto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, come sostiene l’Agenzia delle Dogane, ma rimanda unicamente alla presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale sono fornite informazioni senza provvedere al versamento di somme per maggiori imposte e sanzioni;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.P.R. n. 444 del 1997, del D.L. 853 del 1976, art. 2 convertito in L. n. 31 del 1977, nonchè del D.M. 7 giugno 1977, art. 2, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la condotta tenuta dal contribuente in dichiarazione, consistente nel non aver effettuata la ripartizione dei consumi di gasolio per singolo automezzo se non per parte del carburante, in ordine al quale l’Ufficio riconosceva la sussistenza del diritto al rimborso dell’accisa, negandola per la parte restante, costituisca errore formale la cui commissione non fa venir meno il diritto al rimborso;

– il motivo è inammissibile per due ordine di ragioni;

– in primo luogo, parte ricorrente non trascrive in ricorso i quadri della dichiarazione A1, A2, A3 e il frontespizio della stessa nè indica il locus processuale del loro ingresso nel processo; solo dall’esame di tali atti questa Corte potrebbe nel rispetto del canone dell’autosufficienza del motivo, evincere immediatamente la discrasia e quindi valutare l’incidenza dell’errore sulla determinazione del diritto al rimborso e la natura dell’errore con riferimento anche all’effettivo ostacolo che esso pone o meno all’attività di accertamento dell’Ufficio;

– e ciò specie con riferimento al contenuto del motivo, che rimanda alla circostanza relativa all’utilizzo di carburante per i mezzi in parte acquistato all’esterno direttamente dagli autisti degli stessi e in parte prelevato (previo acquisto da parte dell’impresa) e immesso nei mezzi dal deposito “privato” di carburante dell’impresa; anche questo profilo, peraltro di mero fatto, non può essere dalla Corte comunque preso in esame in difetto della trascrizione in ricorso dei documenti cui si è detto o dell’indicazione del locus processuale della loro produzione in giudizio;

– secondariamente, il motivo risulta ulteriormente inammissibile in diretto a sollecitare la Corte a una nuova valutazione del fatto, qui non consentita;

– inoltre la CTR, come si rileva dalla lettura della sentenza impugnata, ha comunque accertato che “siamo in presenza non di una scheda omessa o incompleta, ma di una dichiarazione unica in cui sono riportati i costi inerenti l’agevolazione per il gasolio riferita a tutti gli autoarticolati in dotazione all’azienda ed in essa sono chiaramente indicate le targhe degli automezzi riconducibili alla società e tutti i consumi dell’anno 2008” (quindi è stato correttamente indicato, e l’Ufficio non lo ha contestato nel suo ammontare, sia il quantitativo di carburante complessivo sia la targa di ogni veicolo); inoltre si è anche accertato che “dopo la contestazione il contribuente ha provveduto per l’anno 2008 a presentare una dichiarazione integrativa in cui ha ripartito tutti i consumi per singolo automezzo”;

– conseguentemente, risulta dalla sentenza impugnata – nei passi sopra riportati complessivamente esaminati – che con valutazione di fatto insindacabile in questa sede il secondo giudice ha accertato la presenza di tutti gli elementi richiesti in dichiarazione, la cui esistenza consente all’Ufficio di procedere alle operazioni di riscontro e controllo necessarie per l’esercizio della funzione di accertamento; peraltro è pacifico in atti che l’Ufficio non ha mai contestato, nel merito, la sussistenza degli elementi sostanziali del diritto al rimborso per cui è processo;

– pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.295,00 oltre 15% spese generale, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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