Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22688 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. RG

1604/2011 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Gerolamo

Belloni 88, presso l’avv. Prosperetti Giulio che lo rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Giorgio Antonicelli;

– ricorrente –

contro

Procuratore Regionale della Corte dei conti, con sede in Roma, via

Baiamonti 25;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.

RG 5578/2011 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Gerolamo

Belloni 88, presso l’avv. Giulio Prosperetti che lo rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Giorgio Antonicelli;

– ricorrente –

contro

Procuratore Regionale della Corte dei conti, con sede in Roma, via

Baiamonti 25;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Prosperetti;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio,

il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della

Corte dei conti.

Fatto

LA CORTE

rilevato che con due distinti atti del 25 giugno e del 12 novembre 2010 il Procuratore Regionale della Corte dei conti ha citato P.G. davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio assumendo che mentre prestava servizio come pubblico dipendente, il medesimo aveva, tacendo tale qualità, ricevuto ed espletato numerosi incarichi extralavorativi senza prima richiedere la necessaria autorizzazione e senza riversare i relativi compensi alle Amministrazioni di appartenenza;

che partendo da tale presupposto ne ha pertanto richiesto la condanna al risarcimento del danno così cagionato e, cioè, al pagamento di una somma pari ai corrispettivi indebitamente trattenuti;

che il P. si è costituito in entrambi i giudizi, nell’ambito dei quali ha poi proposto separate istanze di regolamento di giurisdizione, con le quali ha sostenuto che la materia in esame esulava dal novero di quelle devolute alla cognizione della Corte dei conti e che ove diversamente interpretata, la normativa di riferimento sarebbe risultata in contrasto con gli artt. 3, 25, 28, 97, 103 e 113 Cost. che il Procuratore Regionale ha resistito con separati controricorsi, con i quali ha concluso per la dichiarazione della giurisdizone della Corte dei conti;

che anche il PG ha concluso in tal senso, sottolineando che pur concretandosi nella richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma uguale all’ammontare dei corrispettivi, la domanda del Procuratore Regionale costituiva, in realtà, “il precipitato di plurime e reciprocamente strumentali violazioni dei doveri funzionali (gravanti sul P. come) magistrato e pubblico dipendente”;

che riuniti i due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa presuppone che il soggetto, legato all’amministrazione da un rapporto d’impiego o di servizio, debba rispondere del danno da lui causato con azioni od omissioni connesse in violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali (C. cass. nn. 2628 del 2002 e 28540 del 2008);

che nel caso di specie il Procuratore Regionale ha, come si è visto, giustificato la sua azione con la violazione, da parte del P., del dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti;

che trattasi di prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il previo controllo dell’Amministrazione sulla possibilità, per il dipendente, d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d’istituto;

che la loro violazione può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità amministrativa capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti;

che a questo proposito risulta irrilevante ogni questione attinente al tipo ed all’ammontare del danno (diverso da quello all’immagine) concretamente indicato dal Procuratore Regionale, in quanto si tratta di problemi concernenti il merito e, cioè, i limiti interni e non quelli esterni della potestas iudicandi della Corte dei conti;

che una conclusione del genere non suscita nessun dubbio di legittimità costituzionale, perchè contribuisce ad assicurare il buon andamento degli uffici, non distoglie i dipendenti dal loro giudice naturale (che per quanto riguarda la responsabilità amministrativa è, per l’appunto, la Corte dei conti) e non li sottopone ad alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati, che in quanto estranei all’Amministrazione non si trovano nella medesima posizione di quelli pubblici;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti sulle cause promosse dal Procuratore Regionale nei confronti di P.G.;

che non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sui regolamenti riuniti, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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