Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22687 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11066-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

e contro

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2132/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

F.D. impugnava una iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia E.Tr. S.p.A., lamentando, inter alia, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, e l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, proponendo la conseguente eccezione di prescrizione del credito. La sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 2116/11, rigettava il ricorso limitatamente ai crediti portati in alcune delle cartelle su cui era fondata l’iscrizione, accogliendo l’opposizione con riferimento ai crediti portati dalla cartella n. (OMISSIS), in quanto l’agente della riscossione non aveva dato prova della notifica. Il contribuente proponeva appello, adducendo l’erroneità della sentenza in cui si statuiva la tardività dell’eccezione relativa alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per omessa notifica, atteso che tale eccezione era da ricondurre alle opposizione ex art. 615 c.p.c. e non 617 c.p.c., insistendo anche per l’accoglimento della eccezione di prescrizione del credito, attesa l’illegittimità delle notifica delle cartelle esattoriali sottese alla iscrizione ipotecaria, perchè non ricevute da familiare convivente. La sezione lavoro della Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 2132 del 2013, accoglieva il gravame, dichiarando la prescrizione dei crediti portati in tutte le cartelle presupposte alla iscrizione con eccezione di quelli riferiti alla cartella n. (OMISSIS) perchè ricevuta da F.P., zia del contribuente, posto che non era stata contestata dallo stesso la qualità di familiare convivente della consegnataria. La Corte territoriale riteneva erronea la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione, proposta dal contribuente, relativa alla illegittimità della notifica delle cartelle ricevute dalla sig. M., non qualificabile come familiare convivente. Equitalia Sud S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando omessa motivazione in merito alla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente in primo grado al fine di provare la non convivenza di M.F., che aveva ricevuto la notifica di alcune delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria. La ricorrente lamenta che per provare la non convivenza di un soggetto ai fini della legittimità di una notifica, non basterebbe dimostrare la non appartenenza del soggetto stesso nello stato di famiglia. Inoltre, la sentenza non indicherebbe se, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, M.F. risultava soggetto non convivente “neanche in via temporanea” con F.D..

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, atteso che i giudici di appello riterrebbero che il semplice presupposto della non appartenenza di M.F. allo stato di famiglia di F.D. sarebbe sufficiente a determinare l’illegittimità della notifica delle cartelle esattoriali dalla stessa ricevute. Nella fattispecie, la convivenza “temporanea” della sig. M.F. risulterebbe in re ipsa dal fatto che essa, in più circostanze ed in diversi periodi temporali (anni 2006, 2007, 2009), si trovava nella residenza di F.D., con conseguente legittimità delle notifica delle cartelle ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 2.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.

3.1. La questione all’esame della Corte riguarda il mancato esame di documenti, esibiti da Equitalia nel corso del giudizio di merito, da parte del giudice di appello, con conseguente omessa motivazione, atteso che l’esame delle risultanze istruttorie avrebbero provato la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria, in ragione della presenza, non meramente occasionale, della consegnataria ( M.F.) nell’abitazione del contribuente.

Nella fattispecie, infatti, non è contestato, per essere stato anche precisato dal giudice del merito, che le cartelle furono notificate alla signora M.F. presso la residenza di F.D..

3.2. Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, largamente condiviso, in assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, non infraquattordicenne o palesemente incapace, purchè la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea. La “non occasionalità” si presume dalla accettazione senza riserve dell’atto (Cass. n. 187 del 2000) e dalle dichiarazioni recepite dall’Ufficiale giudiziario nella relata di notifica (Cass. n. 12181 del 2013; Cass. n. 26501 del 2014), “di tal che incombe al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 7368 del 2018; Cass. n. 27587 del 2018; Cass. n. 9371 del 2019).

3.3. Il giudice di appello non ha motivato adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, dando rilievo, ai fini della ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria, alle deduzioni difensive del contribuente fondate sullo stato di famiglia e sulla residenza anagrafica della consegnataria dell’atto, circostanze da sole non idonee a provare roccasionalità” della presenza della stessa pressa l’abitazione del destinatario, ed omettendo di valutare, anche al solo fine di confutarli, tutti gli argomenti di prova offerti dall’Agente della riscossione nel corso del giudizio, relativi al fatto che M.F. aveva ricevuto nel corso di vari anni 2006, 2007, 2009 notifiche presso l’abitazione del contribuente.

La convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario dell’atto da notificare ed abbia preso in consegna tale atto, rilevando, quindi, in via esclusiva la prova della insussistenza, neanche temporanea, della medesima convivenza tra consegnatario della copia e destinatario della notifica, che quest’ultimo ha l’onere di fornire (Cass. n. 3261 del 1993; Cass. n. 2348 del 1994; Cass. n. 24852 del 2006). Con riferimento alle certificazioni anagrafiche prodotte dal contribuente e poste a fondamento della decisione della Corte territoriale, questa Corte ha chiarito che: “In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela, cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso, resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non avere ricevuto l’atto, l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. n. 21362 del 2010; Cass. n. 23368 del 2006; Cass. n. 1331 del 2000; Cass. n. 8697 del 1997).

Dalla motivazione del provvedimento impugnato non risulta che siano state adeguatamente valutate le prove offerte da Equitalia nel corso del giudizio per giungere alla conclusione che M.F. non fosse neanche temporaneamente convivente con F.D..

4. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio alla sezione lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla sezione lavoro della Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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