Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22687 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3,

presso lo studio dell’ avv. Fabrizio Paoletti, rappresentato e difeso

dall’avv. Rubino Girolamo;

– ricorrente –

nei confronti di:

spa Siciliacque, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio

Stoppani 1, presso lo studio dell’avv. Pitruzzella Giovanni, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, in persona del

Commissario Delegato per l’emergenza idrica in Sicilia;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli.

Fatto

LA CORTE

rilevato che nel giudizio a quo è parte anche V.A., che non risulta essere stata citata nel presente procedimento per regolamento di giurisdizione; che occorre perciò disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.A. nel termine di gg 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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