Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22687 del 02/11/2011
Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3,
presso lo studio dell’ avv. Fabrizio Paoletti, rappresentato e difeso
dall’avv. Rubino Girolamo;
– ricorrente –
nei confronti di:
spa Siciliacque, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio
Stoppani 1, presso lo studio dell’avv. Pitruzzella Giovanni, che la
rappresenta e difende per procura in atti;
– controricorrente –
Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, in persona del
Commissario Delegato per l’emergenza idrica in Sicilia;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli.
Fatto
LA CORTE
rilevato che nel giudizio a quo è parte anche V.A., che non risulta essere stata citata nel presente procedimento per regolamento di giurisdizione; che occorre perciò disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.A. nel termine di gg 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011