Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22686 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12291-2014 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

TANGORRA 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO MARAZZITA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ALVARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LOMBARDIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7 novembre 2013, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra F.B. con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la F. affidato a due motivi cui resiste il MIUR con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme introdotte da D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto sviluppo”) conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 in tema di appello, in particolare dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto ammissibile il gravame proposto dal Ministero sebbene privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 così come novellato dal menzionato D.L. n. 83 del 2012;

– con il secondo motivo viene denunciata violazione l’errata individuazione da parte della Corte territoriale dell’oggetto del ricorso introduttivo del giudizio con il quale era stato chiesto solo il riconoscimento dell’anzianità a fini retributivi in applicazione del principio di non discriminazione con riferimento alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE, riconoscimento ingiustamente negato sulla scorta di una motivazione che concerneva soprattutto la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalla ricorrente con il MIUR;

che il primo motivo è infondato in quanto al gravame interposto dal Ministero avverso la decisione del primo giudice non si applicava la novella all’art. 342 c.p.c.non ancora entrata in vigore all’epoca del deposito del ricorso in appello avvenuto il 7 giugno 2012, come si evince dal ricorso per cassazione; ed infatti le modifiche introdotte dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero a decorrere dal 10 settembre 2012;

che, invece, la censura di cui al secondo motivo è fondata in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che deciderà in ossequio ai summenzionati principi e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA