Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22686 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3005-2014 proposto da:

SARTORIA S. DI P.S. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo STUDIO CARNELUTTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIOTTINO, MAURIZIO

D’ALBORA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MAGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Sartoria S. S.A.S. di P.S. & C. impugnava una iscrizione ipotecaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dell’importo di Euro 95.933,52, relativa al presunto mancato pagamento della TARSU per gli anni di imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, assumendo, inter alia, che: i ruoli relativi agli anni 2002, 2003, 2004 erano già stati oggetto di precedente iscrizione ipotecaria annullata a seguito di sentenze passate in giudicato; i ruoli relativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 erano oggetto di impugnativa pendente innanzi alla CTP; il ruolo relativo all’anno 2005 non era stato mai notificato, con decadenza dell’azione di riscossione. L’adita Commissione respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 267/31/13, rigettava l’impugnazione, atteso che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate. Sartoria S. S.A.S. ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. Equitalia Sud si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 137,139,140 e 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 071/2007/00603611/58, in realtà mai ricevuta dalla società contribuente. Nella specie, la notifica della predetta cartella sarebbe stata eseguita nei confronti di S.P., persona fisica, presso la sua residenza e senza alcuna indicazione della sua qualità di socio accomandatario, legale rappresentante, della Sartoria S. s.a.s., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., tenuto conto che solo in caso di impossibilità di eseguire la notificazione degli avvisi di accertamento tributario presso la sede sociale subentrerebbe il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di riscossione della imposte nei confronti di una società di persone, è legittima la notifica della cartella di pagamento ai soci. Per costante giurisprudenza di questa Corte la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. n. 17225 del 2006), con la conseguenza che il socio di una società in accomandita semplice può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico “soggetto passivo di imposta”, rispondendo il socio solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, con la conseguenze che le censure proposte in ordine alla necessità della previa notifica dell’atto tributario alla persona fisica, quale socio accomandatario, legale rappresentante della società contribuente, sono infondate, tenuto conto che il socio, anche nell’ipotesi in cui risulti estraneo agli atti impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, nell’ipotesi in cui il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società (Cass. n. 10584 del 2007; Cass. n. 10267 del 2008).

Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci alla società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude, infatti, che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso (Cass. n. 18653 del 2004), dovendosi escludere che, nel relativo giudizio, sia configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell’amministrazione finanziaria, senza che sussista un’unica fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autori-tativo impugnato (Cass. n. 25136 del 2013).

Questa Corte ha, inoltre, precisato come la possibilità di agire per la riscossione del debito tributario, accertato nei confronti della società in nome collettivo, procedendo alla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora) ad uno dei soci illimitatamente responsabili, non integra un deficit del diritto di difesa di quest’ultimo, sia in quanto la cartella di pagamento (o l’avviso di mora) può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, sia in quanto il socio destinatario della notifica è legittimato espressamente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento anche tutti gli altri atti presupposti che non gli fossero stati notificati facendo valere vizi propri di quelli (Cass. n. 27189 del 2014; n. 10267 del 2008; Cass. n. 11228 del 2007; Cass. n. 17225 del 2006).

1.2. In ragione delle suddette considerazioni, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Equitalia Sud con controricorso, per difetto di interesse della Sartoria S. s.a.s. di P.S. & C., oltre al fatto che i giudizi di merito, come è chiaramente rilevabile dalla piana lettura della sentenza impugnata, sono stati proposti da Sartoria S. S.a.S..

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 72, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo della controversia, trascurando la normativa di riferimento richiamata dal ricorrente ed omettendo di esaminare i documenti versati in atti, anche quelli prodotti dalla controparte, e relativi alla eccezione di decadenza di Equitalia dalla riscossione dell’importo richiesto attraverso la menzionata cartella esattoriale D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, comma, posto che la resistente non aveva provveduto a formare e consegnare il ruolo entro il termine (di decadenza) del 31.12.2006, ovvero entro l’anno successivo a quello per il quale era dovuto il tributo.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dovendosi rilevare la novità della questione proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, atteso che di tale questione non è fatto alcun cenno nella motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: “Qualora con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’asserita loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. n. 15430 del 2018), “essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio”(Cass. n. 20694 del 2018). A tale onere processuale parte ricorrente non ha ottemperato.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, atteso che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, ossia sulla carenza del presupposto oggettivo in ordine alla richiesta tributaria formulata da Equitalia per conto del Comune di Castelnuovo. Parte ricorrente lamenta di avere eccepito, sin dal primo ricorso, che i tributi per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non erano dovuti dalla Sartoria S., in quanto la stessa aveva stipulato con la ditta Ricicla s.a.s. di C. G & C. apposito contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali.

3.1. Il motivo è inammissibile per la novità della censura proposta, atteso che in nessuna parte della sentenza impugnata si fa riferimento alle prospettate questioni di cui si lamenta omessa motivazione, oltre al fatto che, nella fattispecie, si controverte sulla legittimità della iscrizione ipotecaria per difetto di notifica dell’atto presupposto, e non per questioni inerenti all’an o al quantum della pretesa (v. Cass. n. 12759 del 2018; Cass. n. 25995 del 2017; Cass. n. 13102 del 2017).

4. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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