Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22685 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28166-2013 proposto da:

P.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

PETRUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FEVOLA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 3 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 90/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

P.L.D. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una cartella di pagamento, denunciando il vizio di notificazione della stessa e dell’avviso di accertamento presupposto. L’adita Commissione, con sentenza n. 253/35/11, rigettava il ricorso. Il contribuente appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. I giudici di appello, con sentenza n. 90/9/13, respingevano il gravame, ritenendo non sussistere alcun dubbio sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 17 novembre 2008 a mani della figlia convivente, nella residenza anagrafica del contribuente. La Commissione, inoltre, riteneva la regolarità della notifica della cartella di pagamento eseguita in data 15.6.2009, presso la nuova residenza del P., come risultava dal certificato storico anagrafico prodotto in atti, in (OMISSIS) a mani della madre convivente. P.L.D. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ed ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, lamentando di non avere mai ricevuto nessun atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, contestando nel merito la produzione in copia computerizzata dell’avviso di ricevimento, disconoscendo la conformità all’originale di detta copia, atteso che la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento doveva necessariamente avvenire con la produzione in giudizio dell’originale dell’avviso di ricevimento, nonchè dell’originale della relata di notifica, quale obbligo di esibizione da parte del concessionario sancito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, posto a garanzia del diritto del contribuente. L’omessa notifica dell’atto presupposto assurgerebbe a vizio procedura dell’atto consequenziale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, lamentando il vizio di notifica della cartella di pagamento, atteso che la relata di notifica dovrebbe attestare l’assenza del destinatario e anche le vane ricerche di altre persone abilitate a ricevere l’atto; inoltre, in caso di notifica al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere la notifica dell’avviso informativo per raccomandata.

3. Va, preliminarmente, dichiarata l’ammissibilità della memoria difensiva presentata dall’Agenzia delle entrate in data 6.4.2019, dovendosi condividere l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “In tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile ai sensi del comma 2 dello stesso articolo anche ai ricorsi depositati prima dell’entratetin vigore della legge di conversione, per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, la parte che non abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso, perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute, può esercitare la propria difesa presentando memorie scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e dell’attività difensiva svolta” (Cass. n. 7701 del 2017).

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, oltre che infondati.

4.1. Le censure, inammissibili per carenza di autosufficienza, non esprimono alcuna specifica critica alla pronuncia oggetto di impugnazione.

Il motivo di ricorso per cassazione si deve necessariamente articolare (salvo quando denunci la mancanza di motivazione) in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, dunque, all’iter argomentativo della sentenza stessa, sicchè appartiene ai suoi elementi costitutivi, necessari per apprezzarne l’idoneità al raggiungimento dello scopo, la precisa individuazione o tramite la riproduzione diretta o tramite una indiretta riproduzione che venga parametrata ad una parte della sentenza opportunamente identificata, della motivazione cui si correla la critica (v. Cass. n. 2707 del 2004 seguita da numerose conformi), cioè della motivazione con cui la sentenza impugnata avrebbe commesso la denuncia violazione della norma di diritto sostanziale o del procedimento. Nella specie, nell’intero assunto argomentativo che espone le questioni, non è fatta alcuna individuazione della motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe stata espressione di una erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

3.2. I motivi sono, altresì, infondati. Le censure con cui il ricorrente lamenta la irregolarità del procedimento notificatorio degli atti impositivi oggetto di causa, non evidenziano profili non esaminati dalla sentenza impugnata, le cui argomentazioni appaiono in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Il giudice di appello, con accertamento in fatto (incensurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici) ha dichiarato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e della relativa cartella eseguita presso la residenza anagrafica del contribuente a mani di persona dichiaratasi familiare convivente. Come è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna. Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, ove il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell’atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall’art. 139 c.p.c., comma 2, scelta tra le persone di famiglia e tra gli addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all’accettazione, sono idonee a curare la sollecità consegna al destinatario (Cass. n. 13625 del 2004; Cass. n. 19218 del 2007; Cass. n. 16444 del 2009; Cass. n. 2705 del 2014). Inoltre, come correttamente evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’intrinseca verificità della dichiarazione di chi si qualifica “familiare convivente” e la validità della notificazione, non possono essere genericamente contestate dal destinatario dell’atto, essendo necessaria la proposizione di querela di falso, esercitantb l’ufficiale notificatore una pubblica funzione, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (Cass. n. 4193 del 2010; Cass. n. 13739 del 2017). Va, infine, precisato che il vizio di notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, e l’abbia impugnata, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 11051 del 2018; Cass. n. 19795 del 2017).

4. Da siffatti rilievi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo a favore delle parti costituite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.500, 000 per compensi, a favore delle parti costituite, oltre spese forfetarie ed accessori di legge per Equitalia Sud S.p.A e oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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