Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22685 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2006-2014 proposto da:
V.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO VENERUSO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CESAME – CERAMICA SANITARIA DEL MEDITERRANEO SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO SANTORI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
29/10/2012, depositata il 20/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 2006/2014:
La Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale è stato respinto il ricorso di insinuazione tardiva al passivo della s.p.a. Cesame da parte di V.F. per importi relativi al rapporto di lavoro cessato con la società in amministrazione straordinaria. Il rilievo d’inammissibilità si è fondato sulla tardività della proposizione dell’impugnazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il V. contestando la rilevata tardività dell’impugnazione.
Il ricorso per cassazione come evidenziato dalla parte controricorrente è tardivo. La sentenza d’appello è stata depositata il 20 novembre 2012 e il ricorso notificato il 7/1/2014. Al giudizio non si applica la sospensione dei termini feriali per consolidato orientamento di questa Corte che si riporta:
In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 le controversie aventi ad oggetto l’ammissione al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dal citato art. 3, che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 c.p.c. e ss., la riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio al credito derivante dal rapporto tra l’amministratore e la società per azioni poi fallita, qualificato come di lavoro parasubordinato)” (Cass. 16494 del 2013; 24862 del 2013).
La controversia dedotta nel presente giudizio per l’oggetto che ne si ricava dagli atti rientra tra quelle contenute nell’art. 409 c.p.c. trattandosi di spettanze conseguenti a rapporto di agenzia (o comunque parasubordinato) nel quale il lavoratore è persona fisica.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere ritenuto inammissibile”.
Il collegio, rilevato che la questione oggetto del giudizio è stata rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 8792 del 2016 e che, di conseguenza occorre attendere il giudizio delle predette Sezioni Unite.
PQM
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016