Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22685 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Salute, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M., D.G. e F.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 172, nello studio

dell’avv. Galleano Sergio, che li rappresenta e difende per procura

in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 4253/2009, depositata il

20/1/2010 dalla Corte di appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 da Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avvocato dello Stato D’Avanzo;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale dr. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso

per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

LA CORTE

rilevato che con decreto direttoriale del 4/5/2001 il Ministero della Salute ha bandito un corso-concorso di qualificazione per l’accesso all’area C, posizione CI, del personale interno appartenente all’area B;

che C.M., D.G. e F.M. sono stati ammessi alla selezione teorico-pratica, superando il successivo esame finale;

che a seguito, però, di altro decreto direttoriale del 19/11/2002, emanato dal Ministero per adeguarsi ai principi stabiliti da Corte cost. n. 194 del 2002, i predetti dipendenti sono stati inquadrati nella posizione immediatamente superiore alla propria e, cioè, in quella B3 anzichè nella C1 prevista dal bando;

che i medesimi si sono perciò rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per sentir dichiarare l’illegittimità dell’operato del Ministero della Salute; che quest’ultimo si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e, nel merito, l’infondatezza della pretesa di controparte;

che il giudice adito ha ritenuto la propria giurisdizione, rigettando nel merito la domanda attrice;

che il C., il D. ed il F. si sono allora gravati alla Corte di appello;

che anche il Ministero ha impugnato in via incidentale condizionata sul capo relativo alla giurisdizione; che la Corte di appello ha innanzitutto ribadito la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione dell’AGO e passando, poi, all’esame del gravame principale ha riformato la pronuncia di prime cure, condannando l’Amministrazione ad inquadrare i dipendenti nella categoria C1 ed a rimborsare loro le spese del doppio grado di giudizio;

che il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto declinare la giurisdizione in quanto si era trattato di un concorso per il passaggio ad un’area superiore che, pertanto, qualificava la posizione degli aspiranti in termini di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; che a questo proposito, giova preliminarmente ricordare che pronunciando in altra causa promossa sempre da un dipendente del Ministero della Salute che dopo aver partecipato al corso-concorso per l’accesso alla categoria C1 era stato, invece, inquadrato nella posizione B3, queste Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo perchè, a ben vedere, non vi era mai stata l’approvazione della graduatoria per il passaggio all’area superiore nè si era, pertanto, mai perfezionato alcun diritto del candidato in tal senso, in quanto l’originario concorso era stato revocato in autotutela ed il piazzameno degli impiegati che vi avevano partecipato era stato confermato ai soli fini del loro inquadramento in una posizione diversa da quella inizialmente prevista (C. Cass n. 4648 del 2010);

che non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dalla predetta decisione, che il Collegio condivide e fa propria, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al TAR competente del territorio, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA