Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22684 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 19/10/2020), n.22684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del Direttore generale

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Enipower s.p.a. con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Maurizio Logozzo e Rocco Agostino, giusta procura a margine

del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Rocco Agostino in Roma, viale delle milizie n. 34;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 2039/01/2014, depositata il 26 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento sia

del ricorso principale che di quello incidentale.

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite che hanno concluso

riportandosi alle richieste scritte di cui ai rispettivi atti.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato, per un solo motivo, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 2039/01/14 depositata il 26 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato sia l’appello principale di Enipower s.p.a. che l’appello incidentale dell’Agenzia delle dogane in relazione alla impugnazione dell’avviso di pagamento n. (OMISSIS) emesso in data 11 dicembre 2007 dall’Ufficio doganale di (OMISSIS) per l’importo di Euro 160.795,12 a titolo di maggiore imposta erariale di consumo per l’energia elettrica (oltre interessi e indennità di mora) per l’anno 2002, nel presupposto che la Enipower s.p.a., esercente attività di produzione di energia elettrica all’interno dello stabilimento petrolchimico di Ravenna, in parte ceduta anche a terzi operanti nel medesimo stabilimento, avesse indebitamente aggregato i consumi di tutti gli operatori, al fine di fruire dell’esenzione di imposta prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, per le industrie aventi un consumo mensile superiore a Kwh. 1.200.000;

2. – considerato che la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. o bis), e degli artt. 2697 e segg. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il presupposto di legge per fruire della esenzione fosse costituito dalla unicità dell’opificio industriale in cui si fossero verificati i consumi, mentre invece la legge non consente il cumulo, a tal fine, dei consumi propri con quelli dei soggetti terzi, acquirenti dell’energia elettrica prodotta da Enipower;

3.- letto il controricorso con cui Enipower s.p.a. contrasta il ricorso avverso, chiedendone il rigetto, e contestualmente propone ricorso incidentale per i seguenti due motivi:

3.1- primo motivo: nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, segnatamente del termine di gg. 60 dal termine delle operazioni di controllo, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3.2- secondo motivo: prescrizione della pretesa relativa al periodo da gennaio a novembre 2012, erroneamente non ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata, che avrebbe in tal modo erroneamente applicato il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 57 e l’art. 2935 c.c.; vizio lamentato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5.- letta la memoria scritta depositata da Enipower nonchè la memoria depositata dal Pubblico Ministero, che ha motivatamente chiesto l’accoglimento sia del ricorso principale che di quello incidentale, ritenendoli fondati;

6.- ritenuto preliminarmente che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare le questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio;

7.- ritenuto che il primo motivo del ricorso incidentale sia fondato, in continuità con le decisioni già adottate sul punto da questa Corte, che ha ritenuto viziato da nullità l’atto impositivo emanato a seguito di accesso, ispezione, verifica fiscale nei locali del contribuente senza l’osservanza del termine a difesa di gg. 60 dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni (Cass. Sez. Unite 29 luglio 2013 n. 18184) salvo l’esistenza di motivi di particolare e documentata urgenza, che non possono consistere, però, solo nel pericolo di prescrizione della pretesa tributaria (Cass. Sez. V, 24 settembre 2015 n. 18941). Infatti è documentato in atti che nel caso in esame il verbale di chiusura delle operazioni di verifica fu notificato in data 3 dicembre 2007, e che l’avviso di pagamento impugnato fu notificato ante tempus, in data 17 dicembre 2007;

8.- ritenuto che il vizio della sentenza eccepito da Enipower s.p.a. determini la nullità non solo della sentenza stessa, ma anche dell’atto impositivo originario, ed assuma perciò carattere preliminare rispetto alle altre questioni proposte, il cui esame pertanto appare superfluo;

9.- ritenuto, pertanto, che la causa possa essere decisa nel merito, senza necessità di un giudizio di rinvio, in mancanza di ulteriori accertamenti in fatto da effettuare, con l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla Enipower s.p.a.;

10.- ritenuto, infine, che le spese processuali possano essere compensate fra le parti, in considerazione della astratta fondatezza dei motivi del ricorso principale (Cass. Sez. 5, 20 settembre 2017, n. 21816; conforme Cass. Sez. 5, 10 maggio 2019 n. 12447).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo nonchè il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di Enipower s.p.a. e compensa fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

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