Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22684 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12689-2013 proposto da:

EDIL POMEZIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA ROMA EQUITALIA SUD SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 222/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Edil Pomezia S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento n. (OMISSIS), recante iscrizione a ruolo di somme dovute sulla base di irregolari ed omessi versamenti di rate del condono di cui alla L. n. 289 del 2002 (anno di imposta 2003 e 2004), e di somme dovute per IRES, IRAP, IVA ed IRPEF, anno 2004 (modello Unico 2005). La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 324/28/11, previa riunione, rigettava i ricorsi. La società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 222/21/12, respingeva il gravame, dichiarandolo inammissibile per mancata indicazione di motivi specifici di impugnazione. Edil Pomezia S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. si sono costituite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe pronunciata in ordine al fatto che il ricorrente aveva provveduto, in data 29.12.2011, al pagamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) 13 per la parte attinente al recupero delle somme per condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 ed L. n. 350 del 2003, art. 2.

1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. Questa Corte ha, con indirizzo condiviso, affermato il principio secondo cui l’esercizio del potere diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quanto appellatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che ne ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto di appello con cui le censure ritenute pretermesse sono state formulare (Cass. n. 11738 del 2016). Nella fattispecie, questo onere non risulta assolto, nè parte ricorrente si è premurata di indicare in quale sede del giudizio di merito e con quale atto difensivo siano stati prodotti i documenti relativi alla prova del pagamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), per la parte concernente le istanza di condono a suo tempo presentate.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente, articolando congiuntamente il secondo ed il terzo motivo, lamenta che la Corte territoriale avrebbe dichiarato l’infondatezza e l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici dell’impugnazione, pur essendo stati illustrati, nell’atto di appello, gli elementi specifici e le norme ritenute violate con riferimento alla asserita mancanza di notifica della comunicazione di irregolarità, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

3. Le censure prospettate, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili per difetto di a utosufficienza.

3.1. Va premesso che il giudice del merito ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base del rilievo che tutte: “le motivazioni svolte nell’appello non concernono specificamente gli elementi sui quali si base la sfavorevole sentenza di primo grado, per cui risulta difficile individuare motivi di censura inerenti la pronuncia e, pertanto in considerazione di ciò l’atto di appello non può essere configurato come impugnazione”, mentre le censure proposte con il secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione sono riferite ad una specifica doglianza, anche essa travolta dalla generale declaratoria di inammissibilità dell’appello, nella specie riguardante la omessa comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

3.2. Orbene, con riferimento ai vizi denunciati è stata reitera-temente affermata da questa Corte la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessarie ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto nel loro contenuto, nel ricorso per cassazione (Cass. n. 7194/2000; Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

In ossequio al dovere di autosufficienza, la ricorrente era, quindi, tenuta a riportare nel ricorso per cassazione i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa era stata dedotta nel giudizio, sia quelli del ricorso d’appello con cui le censure, ritenute inammissibili, sono state formulate.

A tali oneri processuali non si è ottemperato, atteso che si è omesso di riportare in ricorso il contenuto della sentenza del giudice di primo grado, le censure prospettate con il ricorso introduttivo, l’integrale contenuto dell’atto di appello e della cartella di pagamento e della dichiarazione dei redditi (documenti che non risultano essere riportati neppure in allegato in calce al ricorso); ciò al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisività e la rilevanza della questione, prima ancora di procedere alla valutazione del merito. Ne consegue che si è omesso di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, tutti gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della asserita violazione di legge (Cass. n. 9888 del 2016).

5. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e 5.

6. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, in quanto la cartella di pagamento impugnata sarebbe illegittima essendo viziato il procedimento di riscossione delle imposte liquidate dalle dichiarazioni, avendo l’Amministrazione finanziaria iscritto a ruolo a titolo definitivo le imposte scaturenti dal proprio controllo automatizzato, disattendendo la procedura preliminare dell’iscrizione a ruolo quale la notifica della comunicazione della liquidazione e avviso di pagamento delle imposte liquidate.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, tenuto conto delle ragioni ampiamente sopra esposte, a cui si fa integrale riferimento.

Le censure sono, altresì, infondate. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che: “Non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’omessa comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi o di quella sul va/ore aggiunto” (Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 25294/2017).

8. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite alle parti costituite, che liquida in complessivi Euro 4500,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge a favore di Equitalia Sud S.p.A. e spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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