Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22684 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11234-2011 proposto da:

F.G., rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente

all’avvocato FALZETTI CARLO, presso il quale elegge domicilio in

ROMA, VIA CARLO POMA 2;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

PALERMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 329/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Giuseppe FAVATA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 10 ottobre 2009 l’avv. F.G. impugnava la decisione in data 8 marzo 2007, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno.

Nel ricorso suddetto si dava anche atto di un provvedimento di responsabilità disciplinare notificato in data 6 ottobre 2009.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo testualmente se ” in attesa di parere motivato da parte di questo consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, … il praticante avvocato cancellato dall’albo dopo il periodo indicato dalla legge per aver superato il limite massimo di patrocinio sia legittimato a presentare ricorso al consiglio nazionale forense”.

Per deliberare su tale ricorso il Consiglio nazionale forense fissava la seduta del 19 marzo 2010, all’esito della quale pronunciava la decisione n. 329 della 2011.

Osservava il Consiglio nazionale forense che con provvedimento del 14 dicembre 2009 il Consiglio dell’Ordine di Palermo aveva inflitto al dott. F.G., praticante abilitato al patrocinio, la pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un anno.

La decisione era stata notificata a mani dell’interessato il 6 ottobre successivo.

Il 13 ottobre 2009 lo stesso Dott. F. aveva depositato presso il locale Consiglio dell’Ordine una istanza diretta anche al Consiglio nazionale forense in cui, ribadendo le sue ragioni in ordine alla vicenda che lo aveva visto assoggettato al procedimento disciplinare conclusosi con la decisione suddetta, si dichiarava in attesa di parere motivato da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo circa la legittimazione “del praticante avvocato cancellato dall’albo dopo il periodo indicato dalla legge per aver superato il limite massimo di patrocinio a presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense”.

Il Consiglio nazionale forense osservava in diritto che l’istanza- ricorso era irricevibile o inammissibile in quanto, sebbene ne coinvolgesse il merito, non era. diretta alla riforma del provvedimento disciplinare del Consiglio.

Pertanto il Consiglio Nazionale forense, con ordinanza n. 329 del 19 marzo 2010, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato F.G..

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’avvocato F.G..

Nessuna difesa hanno svolto le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso l’avvocato F.G. ripercorre la sua vicenda narrando di essere stato cancellato con provvedimento del Consiglio dell’ordine di Palermo in data 11 giugno 2008. Sostiene che i successivi provvedimenti disciplinari del Consiglio dell’ordine siano illegittimi in quanto nessuna iniziativa disciplinare contro di lui poteva essere promossa per essere stato cancellato dall’albo degli avvocati.

Illegittima era quindi anche l’impugnata ordinanza del Consiglio nazionale forense.

2. Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti considerarsi che la decisione del Consiglio nazionale forense n. 329 del 19 marzo 2010, impugnata dal ricorrente, non investe il merito, ma soltanto un profilo in rito. Infatti l’ordinanza impugnata ritiene che il ricorso proposto dall’avvocato F. non avesse un contenuto minimo di impugnazione di un provvedimento disciplinare, giacchè, secondo il Consiglio nazionale forense, il ricorrente si limitava a chiedere un parere al Consiglio stesso in ordine alla possibilità per lui di svolgere in proprio l’attività difensiva. Questa ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense non è stata affatto impugnata dal ricorrente che in realtà non sottopone a censura l’affermazione contenuta nel l’impugnata ordinanza secondo cui l’atto indirizzato dall’avvocato F. al Consiglio nazionale forense non avesse il contenuto minimo di un atto di ricorso.

Pertanto le argomentazioni svolte dal ricorrente nel ricorso a queste sezioni unite non sono in linea con la ratio decidendi dell’impugnata ordinanza del Consiglio nazionale forense; ciò che ridonda in inammissibilità del ricorso stesso.

3. Il ricorso va quindi dichiarata inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in mancanza di difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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