Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22683 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 351-2020 proposto da:

C.F. difensore di L.O., B.E.,

L.M., L.I., C.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., BANCO BPM SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 31563/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 c.p.c., l’avv. Filippo Castaldi, quale difensore di se stesso e quale difensore di L.I., L.M., nonchè degli eredi di C.F. B.E., L.O. e C.S., ha chiesto emendarsi l’ordinanza della Prima Sezione civile di questa Corte n. 31563 del 10 settembre 2019, depositata il 3 dicembre 2019, per omessa distrazione delle spese in suo favore; spese liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali (15%), agli esborsi in Euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore degli assistiti L.I., L.M. ed a B.E., L.O. e C.S., gli ultimi tre quali eredi di C.F., controricorrenti nel giudizio definito con l’anzidetta ordinanza;

non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Banco Popolare Soc. Coop. e Banco BPM s.p.a., in cui si è fuso il Banco Popolare, sede di Milano;

è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016);

l’avv. C., come risulta dal controricorso di L.I., L.M. e di B.E., L.O. e C.S., gli ultimi tre quali eredi di C.F., nel giudizio definito dall’ordinanza della Prima Sezione civile di questa Corte n. 31563 del 2019, aveva chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, come da conclusioni, rassegnate nel controricorso e nella memoria illustrativa, del seguente tenore: “Con condanna della ricorrente alle spese e ai compensi di causa, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario”;

il ricorso è, pertanto, manifestamente fondato e l’ordinanza n. 31563 del 2019 di questa Corte va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti L.I., L.M., B.E., L.O. e C.S. devono essere distratte in favore dell’avv. C.F.;

nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Prima Sezione civile di questa Corte n. 31563 del 10 settembre 2019, depositata il 3 dicembre 2019, venga corretta, nel dispositivo- pag. n. 6 -, con l’aggiunta, dopo l’espressione “oltre accessori di legge” e prima del punto, di quanto segue: “, con attribuzione all’avv. C.F., dichiaratosi antistatario.”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce all’ordinanza n. 31563/2019 di questa Corte depositata il 3 dicembre 2019.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

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