Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22683 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12688-2013 proposto da:

EDIL POMEZIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Edil Pomezia S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un provvedimento di iscrizione ipotecaria sui terreni di cui era proprietaria, per l’importo di Euro 199.649,38 pari al doppio del credito iscritto a ruolo, relativo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS). La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 336/28/11, rigettava l’opposizione atteso che l’avviso di iscrizione ipotecaria era relativo ad una cartella esattoriale regolarmente notificata, recante somme iscritte a ruolo perchè non versate o per condono o per imposte regolarmente dichiarate. La società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 239/21/12, respingeva il gravame. Edil Pomezia S.r.l. ricorre per cassazione, svolgendo un motivo articolato in due distinte censure. Equitalia Sud S.p.A. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due diverse censure si denuncia: ” Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”

La ricorrente si duole del fatto che l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agente della riscossione sarebbe illegittima, in quanto disposta con riferimento a provvedimenti impositivi ancora oggetto di contenzioso, ponendo in essere un atto privo di qualsivoglia presupposto giustificativo della misura intrapresa, con grave danno per il contribuente. Nella specie, l’iscrizione ipotecaria sarebbe affetta da insanabile nullità atteso che il concessionario non avrebbe proceduto alla preventiva notifica della intimazione di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, notificando l’atto oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali sottese all’iscrizione stessa.

2. Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsione normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. cit., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2001, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni- per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, ferma restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità” (Cass. S.U. n. 19667 del 2014, conf. successive v. Cass. n. 5577 del 2019). Secondo le Sezioni Unite, l’inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del decreto cit., non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente; proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, essa presuppone una specifica comunicazione: sia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, secondo cui gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 del decreto cit., tra cui va annoverata anche l’iscrizione ipotecaria, debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione, sia in base alla L. n. 241 del 1990, art. 21, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari; l’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

La comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perchè essa è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione, come si evince, altresì, dal principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, che, all’art. 7, impone l’obbligo della comunicazione dell’avviso del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in quanto espressione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

Pertanto, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituendo un atto di espropriazione forzata può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio procedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. E’ stato, altresì, precisato che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità (Cass. n. 13115 del 2016).

3.Ne consegue, per le esposte ragioni, la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attanaglia (Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 24903 del 2016).

4.Nella fattispecie, risulta incontestata l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, sicchè il giudice del merito non ha fatto buon governo dei principi espressi, non ritenendo necessaria alcuna comunicazione prima dell’iscrizione ipotecaria. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso originario proposto dalla società contribuente. Tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, le spese di giudizio dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, mentre parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte intimata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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