Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22683 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 08/11/2016), n.22683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1817/2015 proposto da:

R.C., in proprio e quale titolare della omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato CALIENDO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE ROMANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BERTELLI SRL, FALLIMENTO R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/10/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevata la nullità della notificazione del ricorso nei confronti della creditrice istante Bertelli s.r.l., effettuata a mezzo posta dal difensore del ricorrente ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, con consegna al portiere, ma senza spedizione della raccomandata di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, richiamato dalla L. n. 53 del 1994, art. 1 cit., prevista a pena di nullità (Cass. 21725/2012);

ritenuto che pertanto va disposto il rinnovo della notifica stessa.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando il rinnovo della notifica del ricorso alla Bertelli s.r.l. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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