Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22683 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. un., 02/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25956-2010 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIMAROSA

18, presso lo STUDIO AMBROSONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PICA ANGELO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A., in persona del

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS

CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SATTA FLORES RICCARDO,

per delega a margine del controricorso;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL

GOVERNO PER LE ATTIVITA’ DI CUI AL TITOLO 8^ DELLA L. n. 219 del

1981, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

uditi gli avvocati Angelo PICA, Riccardo SATTA FLORES, Anna

COLLABOLLETTA dell’Avv. Gen. dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, accogliendo la domanda proposta dall’avvocato A.N., ha condannato il G.O.I. società consortile a r.l., concessionaria della Presidenza del Consiglio a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per asservimento della proprietà attrice con l’installazione di condotte idrauliche, e di occupazione illegittima, nonchè d’indennità di occupazione legittima, la complessiva somma di Euro 27.269,03, oltre agli accessori. Nel giudizio era stata chiamata anche l’A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a., alla quale la concessione era stata trasferita.

2. All’esito del giudizio di appello, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 9 febbraio 2010, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo l’importo liquidato in primo grado a Euro 16.039,90, oltre agli interessi legali. Il giudice d’appello ha, infatti, ritenuto fondata la doglianza del consorzio appellante, secondo il quale l’indennità di occupazione doveva essere calcolata come percentuale dell’indennità di asservimento, determinata sulla base del valore venale del fondo, ed era inapplicabile a tal fine la maggiorazione del 70% prevista dalla L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre l’avvocato A. per quattro motivi, con atto notificato il 4 novembre 2010.

Resistono A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a. con controricorso spedito a mezzo posta il 24 novembre 2010, e la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso notificato il 13 dicembre 2010.

4. Con il primo motivo del ricorso si censura l’evidente errore di fatto, in ordine al termine finale dell’occupazione legittima e all’omessa depurazione delle indennità della maggiorazione del 70%, che sarebbe stato commesso dal tribunale superiore nella lettura della relazione di consulenza tecnica.

Il motivo, formulato come avente ad oggetto un vizio revocatorio, e altrimenti esaminabile solo come aspetto del merito, è inammissibile.

5. Con il secondo motivo, posto sotto la rubrica del vizio di contraddittorietà della motivazione, si premette che l’impugnata sentenza aveva ritenuta non corretta la decisione del tribunale regionale circa la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, e si afferma poi che essa “sembra ricalcolare l’indennità di asservimento e di occupazione illegittima, dapprima ritenute corrette, omettendo del tutto il calcolo dell’indennità di occupazione legittima”.

Con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sulla liquidazione dell’indennità di occupazione legittima.

I due motivi sono generici – il primo di essi altresì perplesso – ed i-nammissibili. La parte aveva l’onere di indicare i passi o parole della sentenza che sembrerebbero avallare la supposizione esposta nel ricorso, e di riportare analiticamente gli elementi del calcolo che, con il conteggio dell’indennità di occupazione legittima, porterebbero ad un risultato finale diverso dal dato aggregato esposto nella sentenza impugnata. In tale dato deve ritenersi infatti compresa l’indennità di occupazione legittima, l’unica peraltro che nell’impugnata sentenza si dichiari di ridurre rispetto alla liquidazione del primo grado.

7. Con il quarto motivo si censura l’omessa pronuncia sulle spese occorse in primo grado, in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.

Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 366, comma 1, n. 9 e art. 369, comma 2, n. 4, non essendo state prodotte, con le formalità richieste, le note spese depositate nei due gradi del giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, per ciascuna delle parti resistenti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge per ARIN, e le spese prenotate a debito per l’amministrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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