Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22682 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22682
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25208-2006 proposto da:
L.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO;
– ricorrente –
contro
COND. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 29313-2006 proposto da:
COND. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA
DEL SUO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE RAG. D.G.R.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 18, presso lo studio
dell’avvocato IMPROTA GENNARO, rappresentato e difeso dagli avvocati
D’ANGELO GIANFRANCO, IMPROTA VINCENZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIZZOLLA PROSPERO;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2020/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Improta Vincenzo per il Condominio che si riporta
alle conclusioni assunte in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1993 L.E. conveniva davanti al Tribunale di Napoli il condominio del fabbricato di (OMISSIS), chiedendo la condanna dello stesso alla esecuzione dei lavori che ponessero termine alle infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario comunale e condominiale in un locale di cui era proprietaria esclusiva, ed al risarcimento dei danni.
il condominio, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 2 febbraio 2001.
Il condominio proponeva appello principale.
L.E. proponeva appello incidentale, dolendosi della liquidazione dei danni e delle spese di giudizio.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 giugno 2005, accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale.
Con riferimento alla impugnazione proposta dal condominio i giudici di secondo grado affermavano un concorso di responsabilità di L. E. nella misura del 25%, per la non razionale collocazione dell’impianto di WC posto nel locale di proprietà della stessa a quota di poco superiore alle linee fognarie comunali e condominiali ed il cui scarico era risultato direttamente connesso al ramo principale della condotta fognaria e, quindi, tale da consentire tracimazioni di. acque dal WC in presenza di una forte pressione nella condotta fognaria.
I giudici di secondo grado compensavano, poi, per un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del condominio i restanti tre quarti.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione L. E..
Il condominio ha resistito con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso L. E..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi.
Con i primi due motivi del ricorso principale, che, in considerazione della stretta connessione, si possono esaminare congiuntamente, L.E. sostiene che non essendovi dubbi sulla legittimità della realizzazione de WC nel proprio locale, la responsabilità dei danni era da ascrivere al condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode dell’impianto fognario comune, che avrebbe dovuto fare in modo da evitare gli inconvenienti per cui è causa.
Il ricorso è infondato.
Essendo pacifico che il WC è stato realizzato successivamente all’impianto fognario, avrebbe dovuto essere cura di L.E. realizzarlo in modo tale da evitare i rigurgiti por cui è causa, non potendo la stessa pretendere la modifica di un impianto comune che per le modalità con le quali era stato realizzato al momento della nascita del condominio non costituiva causa di danno per le proprietà individuali.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale i 1 condominio si duole del fatto che sia stato ravvisato un concorso di colpa di L. E. solo in misura pari al 20% e non al 50% .
il motivo è infondato, in quanto diretto contro una valutazione di merito della sentenza impugnata sulla base della C.T.U. contro le cui conclusioni nessuna specifica censura viene svelta.
In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati; in considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011