Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22682 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17a -4-2016 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, – C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – C.F. (OMISSIS), in persona dei

Ministri in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA

82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2761/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo e delle infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’amministrazione al pagamento in favore del dipendente D.G.A. delle differenze retributive maturate dall’8 maggio 1989 al 30 giugno 1998 per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un unico motivo;

che il D. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326 e 417 bis c.p.c., osservando che la notifica della sentenza in data 15 maggio 2014 (a fronte di ricorso in appello depositato il 21 giugno 2014) era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione perchè effettuata esclusivamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato invece che presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado dalle Amministrazioni, le quali si erano difese a mezzo di propri funzionari ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.;

che il ricorso è fondato sulla base del principio in forza del quale “In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11” (Cass. n. 2528 del 30/01/2009; nello stesso senso Cass. n. 4690 del 22/02/2008 e Cass. n. 12730 del 23/05/2013);

che pertanto va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito che provvederà all’esame di ogni altra questione, compresa quella d’inammissibilità del ricorso per difetto degli elementi di cui all’art. 434 c.p.c. prospettata in controricorso.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA