Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22682 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14386-2015 proposto da:

R.I., D.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VENTURA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/01/2015 R.G.N. 1126/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio conseguente alla cassazione di sentenza della Corte d’Appello di Trieste, ha rigettato le domande con le quali le ricorrenti avevano chiesto, in ragione del passaggio, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 dalle dipendenze della Amministrazione locale al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come A.T.A., il riconoscimento dell’anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro e le relative differenze retributive;

la Corte del rinvio osservava come la sentenza rescindente escludesse il rilievo in sé dell’anzianità di servizio pregressa, se non in quanto tale da comportare un peggioramento retributivo sostanziale nel passaggio dall’uno all’altro datore di lavoro pubblico, rilevando altresì come solo in sede di rinvio le ricorrenti avessero allegato il verificarsi di tale effetto peggiorativo, ma senza specificare nulla di concreto rispetto ad esso e senza spiegare il motivo per cui l’assegno ad personam comunque riconosciuto non avrebbe avuto il rilievo perequativo suo proprio;

le ricorrenti hanno impugnato la sentenza con due motivi, poi integrati da memoria, resistiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, richiamando le sentenze della Corte C.E.D.U. con cui era stata accertata la violazione di tale norma da parte dello Stato Italiano, perpetratasi attraverso l’introduzione della norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 con la quale, attraverso una pretesa interpretazione autentica, si era impedita la fruizione di un equo processo e la salvaguardia dei diritti già spettanti al patrimonio individuale, sottolineando altresì come, una volta acclarata la violazione del sistema delle Convenzione, sulla base delle sentenze della Corte C.E.D.U., fosse ormai acclarata l’incostituzionalità della norma citata per violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 117 Cost., stante anche il recepimento della Convenzione nel corpo dell’ordinamento U.E. per effetto degli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza;

con il secondo motivo le ricorrenti adducono la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 124 del 1999, art. 8 sostenendo che la norma imporrebbe inequivocabilmente il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, non meritano accoglimento;

la sentenza rescindente ha dapprima ritenuto, anche sulla base dei precedenti sul punto della Corte Costituzionale, che la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 costituisse norma di effettiva interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, art. 8 e quindi concorresse, in una con la norma interpretata, a disciplinare la fattispecie del trasmigrare del personale dagli Enti Locali allo Stato;

essa ha quindi incidentalmente menzionato la c.d. prima sentenza Agrati della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in cui il sopravvenire della disposizione di interpretazione autentica era stata intesa come violativa del diritto ad un processo equo ed alla stabilità delle aspettative acquisite, ma, sul presupposto appunto che la predetta norma avesse effettiva funzione di interpretazione autentica ha considerato, nel prosieguo del ragionamento, soltanto la pronuncia di Corte di Giustizia 6 settembre 2011, Scattolon, valutando alla luce di essa la normativa interna e ritenendo che quest’ultima fosse da ritenere legittima e da applicarsi nei limiti in cui non derivassero differenze retributive sostanziali ai danni del lavoratore trasferito, per il cui accertamento rimetteva al giudizio di rinvio affinché accogliesse o respingesse la domanda in relazione al risultato di tale accertamento;

da ciò deriva l’inammissibilità del primo motivo, in quanto con esso si adduce un contrasto con la Convenzione E.D.U. e con le valutazioni delle pronunce della C.E.D.U. sui casi Agrati, che è in realtà già stato considerato e non ritenuto dirimente dalle valutazioni della sentenza rescindente finalizzate a delineare il principio di diritto in cui essa è confluita e cui qui ci si riporta;

non diversamente, la sentenza rescindente ha considerato l’art. 1, comma 218 cit. quale norma interpretativa dell’art. 8 cit. e, richiamando i principi della sentenza Scattolon, ha indicato come rilevante soltanto il determinarsi di differenze retributive sostanziali per effetto del trasferimento e non quanto inerente agli sviluppi di carriera, in sé soli considerati, sicché la pretesa ancora una volta collide con il principio dettato dalla Corte di Cassazione;

d’altra parte, i motivi neppure prendono posizione sulla ratio decidendi assunta dalla Corte territoriale, secondo la quale non vi sarebbero state neppure concrete allegazioni rispetto al determinarsi di una perdita retributiva;

in definitiva i motivi di ricorso si pongono in contrasto con i principi e la decisione che ha disposto il rinvio e sono altresì privi di coerenza impugnatoria rispetto alla decisione della Corte territoriale che a quei principi si è attenuta; il ricorso per cassazione va dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi, nella pendenza di trattative al fine di definire il contenzioso C.E.D.U. allegate con la memoria finale, ragioni idonee a giustificare una diversa statuizione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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