Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22681 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11629-2005 proposto da:

D.S.R.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato FERRETTI ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI

STILO ROCCO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

COND. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 13957-2005 proposto da:

COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE PRO

TEMPORE DOTT.SSA M.M.A. P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

PAPPALARDO MARISA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BELLA ROBERTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.S.R.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1013/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Presidente Estensore Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 3 luglio 1999 D.S.R.O. adiva il Tribunale di Torino, impugnando la Delibera dell’assemblea del condominio (OMISSIS) in data 14 maggio 1999, avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura del cortile, lamentandosi del fatto che era stato chiamato a contribuire alle spese relative, pur non essendo proprietario di una autorimessa sottostante il cortile in questione.

Il condominio, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Torino con sentenza in data 4 marzo 2002, che dichiarava la nullità della delibera impugnata.

Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 28 giugno 2004, la quale, premesso che la sentenza di primo grado era incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’accogliere alcune domande proposte da D.S. R.O. in corso di causa, dichiarava la nullità della sentenza in ordine alla questione oggetto della domanda originaria per difetto totale di motivazione; riteneva comunque fondata 1′ Impugnazione della delibera, in quanto, sulla base di una interpretazione complessiva delle clausole del regolamento di condominio contrattuale l’attore, proprietario di un autorimessa la cui copertura non era costituita dal cortile doveva ritenersi esentato dalla partecipazione a le spese per cui era causa.

Così motivava la Corte di appello:

Il regolamento in questione, pacificamente di tipo contrattuale, come esso stesso prevede all’art. 2, contiene invero, per quanto concerne il corti le, due previsioni: l’art. 4, per il quale il piano di calpestio del cortile è di proprietà comune a tutte le proprietà individuali, fatta espressa eccezione per le “autori messe tutte al piano interrato”; e l’art. 8, per il quale, al contrario, è di proprietà comune “ai locali autorimesse siti ai piano interrato” “la soletta di copertura, la quale costituendo anche il piano del cortile e della zona verde è in comproprietà con la parte civile del condominio, giusta l’art. 1126 c.c.”.

Le due previsioni appaiono assolutamente contraddittorie, ma la contraddittorietà aumenta ancora se si esaminano le norme dettate in teina di ripartizione delle spese: per queste, infatti (art. 22) le spese “di manutenzione straordinaria delle parti comuni” (fra cui necessariamente anche il cortile) e di manutenzione ordinaria e straordinaria della zona a verde con quanto ad essa inerente” sono “a carico delle unità immobiliari a destinazione abitativa o similari e commercia le (fatta eccezione unicamente per le autorimesse al piano interrato)”. Per cui l’art. 8 definisce comune a tali autorimesse il piano del cortile e della zona verde, che l’art. 4 ha invece definito comune solo alle altre unità, gravate di tutte le spese dall’art. 22. E’ vero che l’art. 8 richiama l’art. 1126 cod. civ.: ma il senso di tale richiamo è dubbio, posto che tale norma riguarda le spese e queste sono diversamente regolate poi dall’art. 22 del regolamento.

In ogni caso, ai fini che qui interessano la illegittimità della delibera è evidente: le spese poste a carico del condomino ricorrente o sono assolutamente escluse per lui, sulla base dell’art. 22; o debbono essergli addossate secondo il criterio dell’art. 1126 cod. civ., che non è in nessun modo quello invocato dall’appellante.

Per la norma in esame, infatti, chi ha l’uso esclusivo del lastrico è tenuto alla contribuzione per un terzo, ed i residui due terzi si ripartiscono fra tutti i condomini, ivi compresi quelli che sostengono il terzo di spesa suddetta altrimenti si giunge all’evidente assurdo per cui coloro che hanno l’uso esclusivo del bene pagano molto meno degli altri. Già per questo solo motivo il riparto è erroneo: ma ancora prima, è erroneo perchè il ricorrente non è in posizione paragonabile a quella di coloro le cui autorimesse si trovano sotto il cortile. Solo per esse, infatti, il cortile costituisce copertura dell’autorimessa, e la loro posizione è astrattamente diversa da quella generale dei condomini; per gli altri, vale a dire per coloro le cui autorimesse si trovano sotto il palazzo, fra cui pacificamente rientra il ricorrente, il cortile non è copertura delle autorimesse e l’art. 8 è del tutto irrilevante, a nulla valendo ovviamente il richiamo alla tabella G che concerne solo i millesimi di partecipazione alle spese: partecipazione genera le alle sole sposo espressamente attribuiti li a tali condomini vale a dire solo e soltanto quelle di cui all’art. 26 in quanto l’art. 22, lo si è già rilevato, esclude le autorimesse dalla contribuzione a speso di manutenzione straordinaria di cortile e zona verde;

ovviamente solo e soltanto quelle autorimesse la cui copertura non è costituita dal cortile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, D.S.R.O.. Resiste con controricorso il condominio (OMISSIS), che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale D.S.R.O. censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che i giudici di secondo grado sono comunque pervenuti alla stessa conclusione del Tribunale.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, deduce, in primo luogo, che la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte di appello, sul presupposto della sua soccombenza è ingiustificata, in quanto non è esatto che nel giudizio di primo grado erano state proposte domande nuove.

La doglianza è infondata, in quanto lo stesso ricorrente riconosce di avere proposto domande nuove successivamente all’atto di citazione. Si. tratta di quelle domande accolte dal giudice del primo grado con riferimento alle quali la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso nel vizio di ultrapetizione.

Deduce, poi, il ricorrente in via principale che comunque la liquidazione di spese, diritti ed onorari sarebbe eccessiva.

La doglianza è infondata, in quanto non vengono specificati quali sarebbero le singole voci della tariffa violate.

Con il terzo motivo il ricorrente principale si duole del fatto che la Corte di appello non abbia indicato in concreto, quale era il criterio di riparto delle spese concretamente applicabile.

Anche tale motivo è infondato.

A prescindere dalla considerazione che la relativa domanda non risulta essere stata espressamente proposta, non viene chiarito a che titolo il ricorrente avrebbe interesse ad una pronuncia sui criteri di ripartizione di spese in ordine alle quali la Corte di appello ha ritenuto non dovesse partecipare.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce che a Corte di appello non ha considerato che la soletta di copertura del cortile condominiale costituisce parte comune ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., in mancanza di titolo contrario, per cui il ricorrente principale doveva contribuire alle spese di manutenzione della stessa.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello non ha ritenuto che il ricorrente principale fosse esentato dalla partecipazione in assoluto alle spese per cui è causa in quanto non comproprietario del cortile, ma in quanto esentato in base all’art. 22 del regolamento (il quale realizzava la “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, ultima parte) o in quanto non tenuto alla contribuzione nei due terzi delle spese di cui all’art. 1126 cod. civ. in quanto l’autorimessa di cui il proprietario non è sottostante a tale cortile.

Con il secondo motivo il condominio ricorrente in via incidentale ribadisce la legittimità della delibera nella parte in cui avevano posto a carico dei proprietari delle autorimesse, tra cui anche il ricorrente in via principale, i 2/3 delle spese deliberate, in applicazione dell’art. 1126 cod. civ..

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non essendo l’autorimessa del ricorrente in via principale sottostante al cortile, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1126 cod. civ..

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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