Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22680 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22680

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1793-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRE EMME S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7444/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina- con sentenza n. 7444/40/2014, depositata il 9 dicembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dalla Tre Emme S.r.l. (di seguito società) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latina avverso la decisione della locale CTP, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale era contestata alla società l’omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi conseguenti alla vendita di immobili propri, con conseguenti recuperi a tassazione dei maggiori importi dovuti per IRES, IRAP ed IVA.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata, pur a seguito della disposta, con decreto presidenziale del 21 febbraio 2017, rinnovazione della notifica, non ha svolto difese. Con l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 88 e 109, e consequenziale violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo l’erroneità, da parte della pronuncia impugnata, della qualificazione come sopravvenienze attive in successivo periodo d’imposta del maggior imponibile accertato in relazione ad annualità d’imposta in ragione dell’occultamento dei maggiori ricavi conseguiti, a ciò conseguendo una forma di sanatoria non più possibile, essendo già state poste in essere dall’Amministrazione le attività ispettive e di accertamento.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Affermando la legittimità dell’indicazione, nella dichiarazione relativa all’anno del 2007, come proventi straordinari, della somma di Euro 157.000,00 a parziale riduzione del maggior imponibile oggetto di accertamento per l’annualità 2004 pari ad Euro 225.476,76, la sentenza impugnata ha contravvenuto sia al principio di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 dell’assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di competenza, sia alla qualificazione delle sopravvenienze attive come categoria residuale rispetto all’analitica elencazione dei componenti positivi del reddito d’impresa, che trova applicazione solo in presenza di componenti non altrimenti qualificabili (cfr. Cass. sez. 5, 20 maggio 2009, n. 11758), consentendo una forma di sanatoria parziale delle maggiori imposte dovute ed evase al di fuori delle modalità previste dall’ordinamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, cedendo le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’intimata, secondo soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente della spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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