Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22680 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18048-2019 proposto da:

B.K.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1611/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relator Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1611/2019 pubblicata il 15-04-2019 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da B.K.N., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per sottrarsi alle ritorsioni del partito al potere (OMISSIS), essendo egli simpatizzante del partito (OMISSIS), e perchè minacciato dai suoceri. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Motivazione apparente e conseguente nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; 2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla documentazione prodotta in causa e relative alla denuncia penale subita ed alle minacce per ragioni di appartenenza politica; 3. Violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e della loro rilevanza, e omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis; 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, per la grave situazione di instabilità del Bangladesh e per le persecuzioni subite dal ricorrente; 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, per la mancata valutazione dell’integrazione del ricorrente”. Con i primi tre motivi il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata e della valutazione della situazione del suo Paese di origine, lamentando l’omessa considerazione della documentazione prodotta in primo grado, relativa alla denuncia penale presentata nei suoi confronti dai familiari della moglie e una dichiarazione del leader del partito (OMISSIS), l’omessa attivazione dei poteri istruttori ufficiosi e il mancato confronto tra le dichiarazioni del ricorrente e le informazioni generali sul suo Paese. Deduce che aveva allegato non solo le minacce di un agente persecutore non statale, ma anche che nel 2016 un procedimento penale era ancora pendente nei suoi confronti (pag. n. 13 ricorso) e che aveva denunciato il ricorso ad un uso strumentale della giustizia penale nei suoi confronti. Con i motivi quarto e quinto si duole del diniego della protezione umanitaria, rimarca il sensibile livello di violenza esistente nel Bangladesh, nonchè di essere stato vittima di violenza e discriminazione da parte dei familiari della moglie e dei sostenitori della maggioranza di governo, ed infine di avere dimostrato l’integrazione sociale in Italia, avendo frequentato corsi di lingua italiana e di formazione professionale.

4. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della

situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale, denuncia vizio motivazionale ed omesso esame dei documenti di cui assume la decisività, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati sia quanto alla situazione del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, peraltro senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, nel riportare testualmente le parti della motivazione della sentenza di primo grado con le quali in dettaglio erano stati scrutinati i fatti allegati e i documenti a supporto (pag. n. 3 sentenza impugnata – anche in ordine alla denuncia sporta contro di lui nel 2008 e alle discrasie temporali rilevate, alla sua permanenza in Bangladesh per sei anni dopo la suddetta denuncia, senza che risultasse alcun procedimento pendente a suo carico), ha richiamato le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado, condividendole, ed ha rimarcato che i riferimenti ai fenomeni politici erano stati vaghi, impropri e incoerenti (pag. n. 6 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non censura specificamente le suddette precise affermazioni e il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre il suo racconto, richiamando le circostanze già esaminate dai giudici di merito ed assumendo di essere un soggetto vittima di violenza e discriminazione da parte dei familiari della moglie e dei sostenitori della maggioranza di governo, senza confrontarsi, mediante una critica puntuale, con l’iter motivazionale di cui si è detto. Dunque le deduzioni difensive, oltre che inammissibilmente dirette alla rivalutazione del merito, sono generiche ed inconferenti rispetto al decisum.

La Corte d’appello ha inoltre esaminato la situazione generale del Bangladesh, indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Per quanto si è detto la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Bangladesh, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese).

5. Anche i motivi quarto e quinto sono inammissibili.

5.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, richiama la normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali, nonchè la propria vicenda personale, giudicata inattendibile dalla Corte territoriale, senza precisare alcun altro elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non è stato ritenuto sufficientemente dimostrato dai Giudici di merito ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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