Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2268 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2268 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 28464/12, proposto da:
Franco Vago s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma,
alla via G. Vico n.22, presso l’avv.to A. Fruscione che lo rappres. e difende
unitamente all’avv. Marco Turci, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappres. e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n.12;

CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 112/23/2012 della Commissione tributaria regionale
della Toscana, depositata in data 19/4/2012;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera di consiglio.
RILEVATO CHE
La Franco Vago s.p.a. impugnò innanzi alla Ctp vari avvisi di rettifica relativi a
singole bollette d’importazione, emessi dall’Agenzia delle dogane, che recuperò
Viva a seguito della mancata immissione della merce nel deposito fiscale.

Data pubblicazione: 30/01/2018

La ricorrente, richiesto in via preliminare che gli atti fossero rimessi alla Corte
di Giustizia per l’interpretazione autentica delle norme di diritto comunitario
applicabili nella fattispecie, eccependo la violazione dell’art. 50bis del d.l.
n.331/93 per aver l’ufficio della dogana subordinato l’esenzione dall’iva
all’effettiva introduzione della merce nel deposito fiscale.
La Ctp rigettò il ricorso.

del giudice di primo grado, affermò che: l’esenzione dall’iva in ordine alle merci
importate presupponeva un’introduzione materiale della stessa merce nel
deposito; il contribuente non aveva diritto di provvedere al pagamento
dell’imposta mediante autofattura; non era dunque legittimo eccepire la
duplicazione dell’iva; era stata accertata la falsità ideologica della presa in
carico e dell’introduzione nel magazzino doganale e di tutte le operazioni
susseguenti.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a settemotivi.
Resiste l’Agenzia delle Dogane depositando il controricorso.
CONSIDERATO CHE

In data 19.9.17, l’Agenzia delle Dogane ha depositato una memoria, chiedendo
che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere , compensando
le spese di lite, sulla scorta di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE
in data 17.7.2014, che aveva ravvisato nell’omessa introduzione della merce
al’interno degli spazi adibiti a deposito fiscale iva la sussistenza di una
violazione solo formale, poiché, in mancanza di un tentativo di frode o di danno
al bilancio dello Stato, si configurerebbe soltanto un ritardato pagamento
dell’iva e non un’evasione fiscale.
Pertanto, in accoglimento dell’istanza, che esprime un riconoscimento da parte
dell’Agenzia del diritto fatto valere dal contribuente, che impugnò gli avvisi di
rettifica, va cassata la sentenza impugnata. Al riguardo, giova rilevare che nel
processo tributario, l’estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia
del contendere ai sensi dell’art. 16, comma 8, della I. n. 289 del 2002
comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte
domande, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza

La società propose appello, respinto dalla Ctr che, confermando la motivazione

impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di
giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del
venire meno del contrasto tra le parti (Cass., n. 14258/16).
Sussistono i presupposti per compensare le spese dei vari gradi di giudizio, alla
luce del mutamento di giurisprudenza intervenuto con la suddetta sentenza
della Corte di Giustizia.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere. Cassa la sentenza
impugnata.
Compensa le spese dei vari gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017.
Il Presidente
Il giudice est.
,

P.Q.M.

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