Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2268 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4719/2015 proposto da:

B.E.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CASTRONOVI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12597/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

l’1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/12/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che non accetta la rinuncia al

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso (richiamando, in particolare, Cass. 4 maggio 2015, n. 8877; Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 18 maggio 2016, n. 10136).

2 – B.E.C., presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della condizione di invalida civile ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 1 dicembre 2014, dichiarava la domanda inammissibile per la mancanza di ogni deduzione e prova della sussistenza dei requisiti socio-sanitari che solo avrebbe consentire di valutare l’interesse ad agire della ricorrente.

Contro tale decisione B.E.C. ricorre per cassazione.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

3 – Dopo la comunicazione della relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione che è stato notificato alla controparte.

4 – La rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.

La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259). Ciò deriva anche dell’art. 391, comma 4, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”. L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

5 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.

6 – Quanto alla regolamentazione delle spese, i recenti interventi di questa Corte di legittimità in materia di accertamento tecnico preventivo ne rendono possibile la compensazione.

7 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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